Cessazione della materia del contendere per sopravvenuto riconoscimento degli oneri non maturati (ABF Collegio di Milano n. 2149 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento davanti all’Arbitro Bancario Finanziario, la dichiarazione dell’intermediario di voler corrispondere al ricorrente la somma richiesta a titolo di oneri non maturati a seguito di estinzione anticipata del finanziamento, resa con effetto vincolante, soddisfa integralmente la domanda e determina la cessazione della materia del contendere. Il Collegio non è tenuto a scrutinare nel merito la qualificazione contrattuale degli oneri come up-front o recurring, né il criterio di rimborso invocato, quando la pretesa risulti integralmente appagata dalla proposta dell’intermediario. La declaratoria di cessazione presuppone che la disponibilità manifestata copra l’intera domanda economica della parte ricorrente.
Il Fatto
La ricorrente aveva concluso con l’intermediario un contratto di cessione del quinto dello stipendio il 14.02.2013, con un piano di rimborso di 120 rate mensili da € 420,00 ciascuna. Il finanziamento era stato estinto anticipatamente con decorrenza 30.10.2020, dopo il pagamento di 92 rate. La ricorrente riteneva di aver maturato il diritto alla restituzione degli oneri non maturati a seguito dell’estinzione, quantificati in € 308,81.
Esperito il reclamo in data 03.09.2025, con riscontro negativo dell’intermediario del 24.10.2025, la ricorrente adiva il Collegio chiedendo il rimborso pro quota degli oneri netti, in via subordinata l’applicazione della curva degli interessi per i costi qualificati come up-front, la restituzione delle quote versate in eccedenza, la refusione delle spese di assistenza difensiva quantificate in € 200,00, il contributo di € 20,00 e gli interessi legali dal reclamo.
La motivazione del Collegio
L’intermediario, in sede di controdeduzioni, aveva affermato che nel modello Secci sottoscritto gli oneri erano identificati come up-front e che aveva già provveduto alla restituzione di € 108,58 e € 28,74 mediante decurtazione nel conteggio estintivo del 31.10.2020. Lo stesso intermediario aveva contestato la richiesta di rifusione delle spese di assistenza legale, ritenendola in contrasto con l’orientamento consolidato del Collegio di Coordinamento ABF.
Successivamente, l’intermediario aveva dichiarato di voler provvedere, in ottica conciliativa e senza riconoscimento di responsabilità, alla restituzione dell’ulteriore somma di € 308,81, riservandosi di allegare un assegno di valore complessivo di € 328,81, comprensivo del rimborso di € 20,00 per le spese di avvio della procedura.
La questione sottoposta al Collegio atteneva alla restituzione degli oneri non maturati, pari a € 308,81, non riconosciuti in sede di estinzione anticipata del contratto di cessione del quinto sottoscritto il 14.02.2013. Il Collegio ha rilevato che l’intermediario, nelle controdeduzioni, aveva dichiarato di corrispondere alla ricorrente la somma di € 308,81 a titolo di oneri mediante assegno, oltre € 20,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per la presentazione del ricorso.
Tale disponibilità, manifestata con effetto vincolante, è stata ritenuta dal Collegio satisfattiva dell’intera domanda della parte ricorrente. In ragione di ciò, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza procedere allo scrutinio nel merito dei criteri di rimborso invocati in via principale e subordinata, né sulla richiesta di rifusione delle spese di assistenza legale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.