Furto carta e PIN insieme: colpa grave del cliente e concorso dell’intermediario (ABF Collegio di Bologna n. 1992 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie su operazioni di pagamento non autorizzate, grava sull’intermediario l’onere di provare, ai sensi dell’art. 10, primo comma, d.lgs. n. 11/2010, che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito gli effetti di malfunzionamenti o inconvenienti. La produzione dei log che attestano la corretta digitazione del PIN soddisfa tale onere di regolarità formale, ma non esaurisce la prova della colpa grave dell’utente, che richiede ulteriori elementi di fatto sulle modalità esecutive. La custodia del PIN insieme alla carta e l’immediata esecuzione delle operazioni dopo il furto fondano una presunzione di colpa grave. Ove l’intermediario ometta di attivare il blocco automatico in presenza degli indici di anomalia del DM 112/2007, si configura un concorso di colpa e la restituzione è determinata equitativamente.
Il Fatto
Il ricorrente subisce il furto del portafogli, con la carta di credito emessa dall’intermediario, e lamenta l’esecuzione di operazioni non autorizzate per complessivi euro 2.477,01, senza aver ricevuto gli SMS di avviso. Esperito senza esito il reclamo, chiede all’Arbitro la restituzione delle somme addebitate.
L’intermediario resiste sostenendo che le transazioni sono state tutte regolarmente autenticate con corretta digitazione del PIN. Poiché la carta è a tecnologia a microchip, la clonazione è impraticabile in tempi brevi: se ne presume la custodia del PIN insieme allo strumento. Il furto, secondo le dichiarazioni del ricorrente, è avvenuto verso le 15.30 e la prima operazione un minuto dopo. Il ricorrente, nelle repliche, contesta la valenza probatoria dei log prodotti.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo applicabile, costituito dal d.lgs. n. 11/2010 come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD 2. La questione si articola in due profili, il primo assorbente: se l’intermediario abbia assolto l’onere probatorio sulla correttezza formale delle operazioni. Solo in caso affermativo rileva il secondo, relativo alla prova della negligenza e della colpa grave del cliente.
Il Collegio richiama l’orientamento del Collegio di Coordinamento, dec. 22745/2019: la produzione documentale sull’autenticazione non soddisfa di per sé l’onere, essendo necessario indicare elementi di fatto sulle modalità esecutive da cui trarre in via presuntiva la prova della colpa grave. L’obbligo dell’intermediario è configurato come dovere rafforzato di diligenza professionale, coerente con l’allocazione differenziata dei rischi e con l’art. 62, secondo comma, d.lgs. n. 206/2005.
Su questa base, il Collegio ritiene soddisfatta la prova della regolarità formale: le operazioni risultano autenticate con PIN digitato correttamente al primo tentativo. Richiama i propri precedenti Coll. Bologna, dec. 3975/2024 e dec. 776/2024 e osserva che la tecnologia a microchip impedisce la clonazione se non in tempi lunghi e con attrezzature costose. Quanto alla colpa grave, le operazioni eseguite nell’immediatezza del furto e il PIN digitato correttamente fondano la presunzione che il PIN fosse custodito con la carta: la relativa custodia costituisce grave imprudenza (Coll. Bologna, dec. 9224/2023), aggravata dal fatto che il portafogli era tenuto nella tasca posteriore dei pantaloni, esposizione notoria al furto con destrezza.
Il Collegio rileva però che per una delle operazioni fraudolente risultava verificato l’indice di anomalia dell’art. 8, lett. a), punto 2), DM 112/2007, per tre operazioni in pochi minuti presso il medesimo punto vendita. L’intermediario avrebbe dovuto attivare il blocco automatico e non lo ha fatto: si configura un concorso di colpa (Coll. di Coordinamento, dec. 24366/2019). Il verificarsi degli indici non impone però la restituzione integrale delle operazioni successive, dovendosi valutare in concreto la colpa specifica del ricorrente. Tenuto conto dell’elevato grado di colpa del cliente e dell’ammontare delle operazioni, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto, in via equitativa, alla restituzione di euro 1.419,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Sulla domanda di spese legali, il Collegio applica l’orientamento inaugurato dalla dec. 3498/2012 del Collegio di Coordinamento, richiamando anche la dec. 4580/2025 sui criteri di liquidazione. Nel caso concreto manca un comportamento ostruzionistico dell’intermediario, la controversia non è di particolare complessità e il ricorso è stato accolto solo in parte: le spese non sono pertanto riconosciute.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.