Bonifico istantaneo disposto dalla vittima di truffa: nessun rimborso, l’operazione è autorizzata (ABF Collegio di Torino n. 2179 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’operazione di pagamento disposta personalmente dal cliente, ancorché il consenso sia stato viziato da raggiri di terzi, è autorizzata e non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 10 del d.lgs. n. 11/2010. La vittima di una truffa commerciale non ha quindi diritto al rimborso dei fondi in favore dell’intermediario presso cui è intrattenuto il conto. Resta salva, secondo le regole di diritto comune, la possibile responsabilità concorrente dell’intermediario, che deve essere valutata sulle evidenze disponibili e non è esclusa in via di principio. In assenza di elementi che integrino tale responsabilità, il ricorso va rigettato.
Il Fatto
La ricorrente, dopo aver compilato su un sito web apparentemente originale un questionario per l’acquisto di un motore auto, veniva contattata telefonicamente da un sedicente addetto della ditta. Le veniva indicato il prezzo di € 700,00, oltre € 87,50 di spese di spedizione, e i riferimenti bancari per il pagamento: eseguiva così un bonifico istantaneo di € 787,50 tramite home banking. Scoperta la truffa, sporgeva denuncia e tentava senza successo di bloccare l’operazione.
Chiedeva quindi all’ABF il rimborso dell’importo. L’intermediario resistente eccepiva l’inapplicabilità dell’art. 10 del d.lgs. n. 11/2010, perché l’operazione era stata interamente disposta dalla ricorrente, e nel merito invocava la colpa grave della stessa. Nelle repliche la ricorrente sosteneva il carattere viziato del consenso, gli obblighi di diligenza e protezione dell’intermediario e l’assenza di alert e verifiche rafforzate.
La motivazione del Collegio
Il Collegio inquadra l’operazione nel d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD 2. Si tratta di un bonifico istantaneo eseguito tramite home banking, risultante dalla contabile allegata dalla ricorrente e dalle evidenze contabili della resistente.
La questione preliminare è quella dell’autorizzazione. Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente, anche in sede di denuncia, emerge che l’operazione è stata compiuta personalmente dalla stessa: è stata lei a disporre il bonifico, pur essendo stata vittima del raggiro di terzi. Il Collegio richiama il costante orientamento dei Collegi territoriali (Coll. di Palermo n. 10042/2020, n. 8442/2021 e n. 275/2023; Coll. di Roma n. 4685/2021; Coll. di Milano n. 13553/2021; Coll. di Torino n. 3516/2023 e n. 3225/25) e conclude che l’operazione, benché eseguita sulla base di un consenso viziato, non può essere considerata non autorizzata.
Da ciò deriva l’inapplicabilità delle disposizioni normative richiamate in materia di operazioni non autorizzate. Il Collegio esamina poi la possibile responsabilità concorrente dell’intermediario secondo le norme di diritto comune: non emergono, sulla base delle evidenze disponibili, elementi idonei a configurarla.
La conseguenza processuale è il rigetto del ricorso. Il principio resta quello già consolidato nella prassi arbitrale: la tutela del cliente non passa attraverso la qualificazione come non autorizzata di un’operazione da lui stesso disposta, ma attraverso la valutazione, sul piano del diritto comune, degli obblighi di diligenza e protezione dell’intermediario.
Nota della Redazione
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