Ricalcolo del piano di finanziamento secondo ammortamento alla francese corretto (ABF Collegio di Torino n. 2178 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata consegna del piano di ammortamento al momento della stipula del finanziamento non integra violazione degli artt. 117 e 125-bis TUB né rende indeterminato l’oggetto del contratto, ove siano indicate tutte le informazioni richieste dalla normativa di trasparenza. Il piano di ammortamento alla francese è legittimo e non comporta capitalizzazione degli interessi. Tuttavia, quando il concreto svolgimento del rapporto, per effetto della c.d. mini-rata, non rispetti la metodologia dell’ammortamento alla francese indicata nel documento di sintesi, l’intermediario deve procedere al ricalcolo del piano: nelle prime mensilità va imputata la quota capitale che si sarebbe pagata con un piano corretto, e l’eccedenza delle rate successive va destinata agli interessi maturati e non corrisposti.

Il Fatto

La ricorrente ha sottoscritto in data 23.04.2024 un finanziamento finalizzato all’acquisto di un’autovettura, per un importo totale del credito di € 55.584,53 e un totale dovuto di € 117.375,12, da restituire in 120 rate. Il piano prevedeva le prime 60 rate di € 694,81 e le successive di € 1.254,11, con TAN del 14,45% e TAEG del 15,82%.

La ricorrente ha lamentato la mancata consegna del piano di ammortamento, la mancata indicazione del regime di capitalizzazione e la non conformità del piano applicato alla metodologia francese, chiedendo la nullità parziale del contratto e il rimborso degli interessi. L’intermediario ha eccepito in via preliminare la qualità di non consumatore della ricorrente e, nel merito, la legittimità del piano.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge l’eccezione preliminare. L’art. 3 del Codice del Consumo definisce consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività professionale. L’indicazione della partita IVA sul contratto non basta a qualificare il cliente come non consumatore, in linea con Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 6578/2021. Non risultano in atti fatture o ordini di acquisto riferiti all’attività professionale.

Nel merito, il Collegio richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 14376/2022: l’adozione di un piano alla francese non pone problemi di legittimità, e non sussiste alcun obbligo legale di allegare il piano di ammortamento ove siano fornite le informazioni di trasparenza. Nello stesso senso è citata Cass. Sez. Un. n. 15130/2024, secondo cui la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto non è causa di nullità parziale.

Diversa è però la doglianza sulla concreta applicazione del piano. La perizia prodotta dimostra che nelle prime 60 rate il capitale si riduce in misura minima, mentre un corretto piano alla francese al TAN del 14,45% avrebbe comportato una rata costante di € 878,14 e un debito residuo alla sessantesima rata di € 37.364,32. Il Collegio ritiene la contestazione fondata, anche in via di interpretazione conservativa della domanda, e dispone il ricalcolo secondo i criteri già fissati dal Collegio di Torino, decisione n. 7354/2025.

Quanto alla mancata indicazione del regime di capitalizzazione e del TAE, il Collegio reputa la censura infondata: nei mutui a rimborso graduale non si riscontra capitalizzazione degli interessi e nessuna disposizione impone di indicare il TAE in contratto.

Il ricorso è quindi accolto parzialmente, con rimborso a favore della ricorrente di € 20,00 e contributo di € 200,00 alle spese della procedura a carico dell’intermediario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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