Reclamo preventivo all’ABF: onere della prova sulla ricezione e inammissibilità del ricorso (ABF Collegio di Torino n. 3579 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il reclamo preventivo all’intermediario costituisce condizione di procedibilità del ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario. Avendo il reclamo natura recettizia, in caso di contestazione dell’intermediario grava sul ricorrente l’onere di provare l’avvenuta spedizione e la ricezione dello stesso da parte del destinatario. A tal fine il Collegio può valorizzare tutti gli indici di prova, anche mediante presunzioni semplici. La sola prova della spedizione a un indirizzo non riconducibile all’intermediario, senza evidenza della consegna, non assolve l’onere e determina l’inammissibilità del ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente, debitore principale di un rapporto di finanziamento, ha chiesto all’ABF la cancellazione di una segnalazione negativa nella banca dati CRIF (EURISC), il risarcimento del danno — inizialmente quantificato in € 5.000,00 e poi ridotto a € 3.000,00 in sede di repliche — e il rimborso del contributo di € 20,00 e delle spese vive.

L’intermediario ha contestato nel merito le istanze e, in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancanza del reclamo preventivo, non avendo ricevuto le comunicazioni del 15/09/2025 e del 18/10/2025, inviate a un indirizzo PEC a sé non riconducibile. Il ricorrente ha ammesso l’errore materiale nell’indicazione dell’indirizzo, sostenendo la buona fede e l’onere dell’intermediario di specificare l’elemento non riconducibile.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dalla Sezione VI delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, secondo cui il ricorso all’ABF è preceduto da un reclamo preventivo all’intermediario, secondo le modalità della disciplina di trasparenza. Il reclamo costituisce quindi condizione di procedibilità dell’accesso all’Arbitro.

Sul piano probatorio il Collegio richiama l’orientamento condiviso dei Collegi: poiché il reclamo ha natura recettizia, in caso di contestazione dell’intermediario spetta al ricorrente dimostrare la spedizione e la ricezione dell’atto. Il Collegio può valorizzare tutti gli indici di prova, anche ricorrendo a presunzioni semplici, come la prova dell’invio dell’email con data e ora certa.

Nel caso concreto il ricorrente ha ammesso l’errore materiale nell’indicazione dell’indirizzo PEC, producendo solo le ricevute di accettazione e non quelle di consegna. Ha inoltre documentato ulteriori comunicazioni indirizzate a soggetti diversi dal convenuto. Tali elementi non consentono di ritenere provata la ricezione del reclamo da parte dell’intermediario.

Il Collegio ribadisce quindi la natura del reclamo quale condizione di procedibilità e dichiara il ricorso inammissibile, perché non preceduto da un formale atto di contestazione scritto rivolto all’intermediario resistente. La questione di merito sulla legittimità della segnalazione resta così assorbita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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