Bonifico disposto sotto dettatura telefonica: operazione autorizzata e nessuna responsabilità della banca (ABF Collegio di Milano n. 2255 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’operazione di pagamento è eseguita per intero dal pagatore, che inserisce i dati del beneficiario e autorizza il bonifico con i propri strumenti di autenticazione, l’operazione deve considerarsi autorizzata anche se il consenso è stato viziato dal raggiro del frodatore. Non trova quindi applicazione la disciplina delle operazioni non autorizzate di cui al d.lgs. n. 11/2010 e alla direttiva 2015/2366/UE, né l’intermediario è tenuto a provare l’autenticazione ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 11/2010. Una responsabilità concorrente della banca può configurarsi, per violazione degli obblighi di buona fede e diligenza professionale, solo se emerga un suo apporto causale alla frode: mancata disponibilità dei canali di assistenza, omessa rilevazione di macroscopici indici di anomalia o mancata gestione di un tentativo di frode portato a sua conoscenza. La ricezione di un alert, in caso di operazione singola, non è idonea a evitare il pregiudizio e il relativo profilo resta irrilevante.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di aver ricevuto il 23.07.2024 un messaggio riconducibile all’intermediario, che lo informava della predisposizione di un bonifico in uscita dal proprio conto, seguito da una telefonata da un numero apparentemente riferibile alla banca. Un sedicente operatore, dopo il disconoscimento del pagamento, gli comunicava la necessità di revocare il bonifico accedendo all’app della banca. Poco dopo lo stesso interlocutore lo avvertiva di un presunto attacco hacker e lo induceva a disporre un bonifico di € 5.000,00 verso un IBAN dettato telefonicamente, per mettere “al sicuro” il saldo.
Il giorno successivo il cliente sporto denuncia e presentava reclamo, riscontrato negativamente. Chiedeva quindi la restituzione di € 8.250,00. L’intermediario eccepiva che il bonifico era stato disposto personalmente dal ricorrente tramite l’app con inserimento del PIN, nell’ambito di una tecnica di spoofing, e che solo la collaborazione del cliente aveva reso possibile la frode.
La motivazione del Collegio
Il Collegio concentra l’analisi sull’unica operazione di bonifico di € 5.000,00, eseguita il 23.07.2024 alle ore 19:48. Il ricorrente stesso ammette di averla personalmente disposta seguendo le istruzioni del frodatore. Ne deriva che l’operazione è stata materialmente eseguita dal titolare del conto sia nella fase dispositiva sia in quella autorizzativa.
Richiamando l’orientamento condiviso dei Collegi territoriali, la decisione afferma che le operazioni eseguite dal pagatore su indicazione del frodatore, senza la consapevolezza di disporre una transazione — le c.d. operazioni “sotto dettatura” — restano autorizzate. Il consenso, pur viziato dal dolo del terzo, è comunque riferibile al titolare dello strumento di pagamento, e l’intermediario non ha alcuna possibilità di accorgersi della truffa. Il Collegio richiama in proposito la propria decisione n. 11531/2025, la decisione n. 577/2026 e la decisione del Collegio di Bari n. 5815/2024.
Esclusa l’applicabilità della disciplina sulle operazioni non autorizzate, il Collegio verifica se residui una responsabilità dell’intermediario sul piano degli obblighi di buona fede e diligenza professionale e degli obblighi di protezione del bonus argentarius. Una responsabilità concorrente richiede però un apporto causale della banca alla frode, che nel caso concreto non emerge: il ricorrente non ha contattato l’intermediario prima del bonifico, non risultano blocchi cautelativi o segnalazioni interne ignorate.
Quanto all’anomalia dell’operazione, essa è unica e di importo corrispondente al limite giornaliero, come dichiarato dal cliente in denuncia; mancano dati sulle movimentazioni storiche che consentano di qualificarla come macroscopicamente anomala. Il profilo degli alert è poi ritenuto irrilevante per le operazioni singole, perché l’avviso non avrebbe comunque evitato il pregiudizio.
Il Collegio rileva infine la condotta del ricorrente, che ha disposto il bonifico sotto dettatura telefonica senza verifiche autonome sull’identità dell’interlocutore, nonostante la notoria diffusione di simili tecniche fraudolente. Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
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