Buy now pay later e dilazione gratuita (ABF Collegio di Milano n. 2256 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel c.d. buy now pay later la qualificazione dell’operazione dipende dall’assetto effettivo dei rapporti tra consumatore, fornitore e intermediario. La dilazione di pagamento strutturalmente predisposta in funzione della cessione del credito all’intermediario, che ne condiziona l’efficacia alla valutazione del merito creditizio, integra un contratto di credito collegato ai sensi dell’art. 121, comma 1, lett. d), TUB, con conseguente legittimazione passiva dell’intermediario. Tuttavia, ai sensi dell’art. 122, comma 1, lett. c), TUB, la disciplina speciale del credito ai consumatori non si applica ai contratti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri. Ne consegue l’inapplicabilità del diritto di recesso di cui all’art. 125-ter TUB, con rigetto della domanda restitutoria proposta nei confronti dell’intermediario. Restano estranee alla cognizione dell’Arbitro le questioni relative al contratto di fornitura e quelle sui sistemi di informazione creditizia prive di prova.

Il Fatto

Il ricorrente sottoscrive presso uno studio di tatuaggi un accordo per il pagamento rateale del prezzo del servizio, pari a € 2.440,00 in dodici rate, e versa contestualmente al fornitore € 300,00 a titolo di caparra. Pochi giorni dopo esercita il recesso mediante raccomandata, ricevuta dall’intermediario l’11.08.2025, e lamenta l’addebito delle prime due rate.

Chiede all’Arbitro di accertare la validità del recesso ai sensi dell’art. 125-ter TUB, di dichiarare l’illegittimità degli addebiti con ordine di rimborso, di disporre la chiusura del contratto e la cancellazione di eventuali segnalazioni. L’intermediario eccepisce il difetto di competenza per materia e la propria legittimazione passiva, qualificando l’operazione come mera cessione del credito nell’ambito di un rapporto di factoring.

La motivazione del Collegio

Il Collegio inquadra la vicenda nel fenomeno del buy now pay later, richiamando la Comunicazione della Banca d’Italia del 28 ottobre 2022. Poiché tali operazioni non sono oggetto di tipizzazione unitaria, la disciplina applicabile va individuata in funzione della concreta configurazione dell’assetto negoziale. La nozione di contratto di credito accolta dall’art. 121 TUB è ampia e funzionale e comprende la dilazione di pagamento.

Dall’esame della documentazione emerge che la dilazione non è un accordo autonomo, ma è strutturalmente predisposta in funzione della cessione del credito. Il modulo sottoscritto è un contratto per adesione recante formato e numero di pratica riconducibili all’intermediario; il cliente aderisce a una proposta di rateizzazione espressamente qualificata come parte integrale e sostanziale del contratto di acquisto e riconosce il debito verso l’intermediario. La dilazione è inoltre subordinata alla verifica del merito creditizio ed è risolutivamente condizionata all’esito negativo delle verifiche di scoring.

Su queste basi il Collegio ravvisa un collegamento negoziale sotto il profilo oggettivo, per il nesso teleologico tra fornitura, dilazione e cessione, e sotto quello soggettivo, per l’intento unitario delle parti. L’intervento dell’intermediario non si limita all’acquisto di un credito già sorto, ma incide geneticamente sulla dilazione, sì che il fornitore opera come canale di collocamento. È quindi affermata la legittimazione passiva dell’intermediario.

Il collegamento, tuttavia, non basta a fondare la domanda. L’art. 122, comma 1, lett. c), TUB esclude dall’ambito della disciplina speciale i contratti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri; la stessa norma, al comma 5, consente ai venditori di concludere contratti di credito nella sola forma della dilazione gratuita. Nel caso concreto la dilazione è qualificata come non onerosa e non emergono costi del credito a carico del consumatore, salvo la penale di mora, che costituisce onere eventuale connesso all’inadempimento e non costo fisiologico.

Difetta dunque il presupposto oggettivo per applicare la disciplina del credito ai consumatori e, in particolare, il diritto di recesso invocato. Le doglianze sulla caparra e sulla mancata fruizione del servizio riguardano il contratto di fornitura e restano estranee alla competenza dell’Arbitro, così come la richiesta di cancellazione delle segnalazioni, non supportata da prova. Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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