Prescrizione buoni fruttiferi dalla scadenza e incompetenza sul risarcimento (ABF Collegio di Milano n. 2251 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei buoni fruttiferi postali appartenenti a serie già emesse alla data di entrata in vigore del D.M. 19 dicembre 2000, ove non siano decorsi i termini previsti dalla normativa previgente, il diritto al rimborso del capitale e degli interessi si prescrive decorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.M. 19 dicembre 2000. La mancata consegna del foglio informativo non sospende né interrompe il decorso del termine prescrizionale. La domanda di risarcimento del danno fondata sulla violazione degli obblighi informativi si radica nel momento in cui la regola di condotta è stata violata, e resta pertanto sottoposta ai limiti della competenza temporale dell’Arbitro.
Il Fatto
Il ricorrente, intestatario di buoni fruttiferi postali della serie CE emessi il 05.12.2000, chiedeva il rimborso del capitale dopo che l’intermediario aveva negato la prestazione per intervenuta prescrizione decorrente dal 06.12.2020. Sosteneva che sui titoli non fosse indicata alcuna scadenza e che non fosse stata fornita adeguata informazione al momento della sottoscrizione, in contrasto con gli obblighi di trasparenza e informazione a tutela del risparmio. Chiedeva quindi il rimborso ovvero un equo indennizzo e, in via subordinata, il risarcimento del danno pari al capitale investito.
L’intermediario eccepiva l’incompetenza temporale e quella per materia dell’Arbitro, trattandosi di prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme speciali. Nel merito, evidenziava che i buoni appartenevano alla serie CE, collocata tra il 16.07.2000 e il 27.12.2000, con scadenza al decimo anno successivo alla sottoscrizione, e che la prescrizione fosse maturata prima della richiesta di rimborso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge l’eccezione di incompetenza per materia. Richiamando le decisioni del Collegio di Coordinamento n. 5674/2013, n. 6142/2020 e n. 4656/2022, osserva che la controversia concerne l’accertamento del quantum della prestazione dovuta in base alle condizioni contrattuali concordate. Ai buoni fruttiferi va esclusa la qualificazione di prodotti finanziari, stante la non cedibilità e non negoziabilità nel mercato monetario e l’espressa esclusione dei depositi postali operata dall’art. 1 lett. u) t.u.f.
Quanto all’eccezione temporale, essa è accolta solo con riguardo alla domanda risarcitoria, non alla domanda di rimborso, che nel merito va comunque rigettata. I titoli riportano la dicitura “A TERMINE”, l’indicazione della serie CE e i relativi rendimenti. Il D.M. del 30.06.2000 prevede per la serie CE una durata di sette o dieci anni e, alla scadenza, il riconoscimento di un interesse lordo sul capitale sottoscritto.
Sulla prescrizione, l’art. 8 del D.M. 19.12.2000 stabilisce che i diritti dei titolari dei buoni si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per capitale e interessi. La disposizione non chiarisce il momento di decorrenza; sul punto il Collegio di Coordinamento, richiamando le ordinanze della Suprema Corte n. 19243/2023 e n. 23006/2023, ha affermato che alle serie già emesse alla data di entrata in vigore del decreto si applica l’art. 8, comma 2, con decorrenza dalla scadenza del titolo.
Nel caso concreto i buoni, sottoscritti il 05.12.2000 e di durata decennale, scadevano il 05.12.2010, sicché la prescrizione decennale è maturata il 05.12.2020. Il Collegio considera poi la proroga dei termini disposta dall’art. 34, comma 3, del D.L. n. 34/2020 per l’emergenza pandemica, più volte estesa fino al D.L. n. 52/2021: i buoni avrebbero potuto essere riscossi entro il 30.09.2021. La prima richiesta risultava invece presentata il 24.07.2025, con conseguente estinzione del diritto al rimborso e all’equo indennizzo.
Sulla domanda risarcitoria, il Collegio rileva che l’obbligo di consegna del foglio informativo è stato introdotto solo con il D.M. 19 dicembre 2000 e richiama il Collegio di Coordinamento (dec. n. 4656/2022): la causa petendi si radica nel mancato rispetto delle regole di condotta che accompagnano la conclusione del contratto, con rilievo della data in cui la violazione è stata posta in essere. Poiché l’emissione dei titoli precede il periodo che radica la competenza temporale, la domanda è inammissibile. Il ricorso non è pertanto accolto.
Nota della Redazione
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