Truffa del falso operatore e bonifici autorizzati escludono concorso colposo della banca (ABF Collegio di Milano n. 2262 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le operazioni di pagamento disposte materialmente ed esclusivamente dal pagatore, con inserimento dei dati del beneficiario e dei codici di autenticazione, sono da considerarsi autorizzate anche quando la volontà sia viziata dal dolo del frodatore. Non trova quindi applicazione la disciplina delle operazioni non autorizzate di cui alla PSD2 e al d.lgs. n. 11/2010, né l’onere probatorio sull’autenticazione a carico dell’intermediario. Resta possibile una responsabilità concorrente della banca solo ove emerga un suo apporto causale alla frode, per violazione degli obblighi di buona fede e diligenza professionale. Tale apporto non si ravvisa in assenza di indici di anomalia delle operazioni, di indisponibilità dei canali ufficiali o di segnalazioni preventive inascoltate.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di essere stato vittima di una truffa riconducibile a un sms che lo avvisava di un’operazione non autorizzata, seguito da una telefonata di un sedicente operatore dell’intermediario, proveniente da un numero apparentemente riferibile alla filiale. Indotto a seguire le istruzioni, il cliente accedeva alla propria home banking e disponeva una serie di bonifici verso un IBAN indicatogli dal frodatore, rimanendo privo di provvista per oltre diciassettemila euro.

Il ricorrente chiedeva quindi il rimborso degli importi, addebitando alla banca una carenza di sicurezza informatica. L’intermediario eccepiva che la denuncia conteneva una dichiarazione confessoria circa l’esecuzione personale delle operazioni, che due disposizioni non erano andate a buon fine o erano state annullate e che accessi e pagamenti erano avvenuti con corretto inserimento delle credenziali, senza forzature dei sistemi.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce in primo luogo il perimetro delle operazioni contestate: sei disposizioni tra il 7 e il 9 marzo 2025, di cui una annullata e una respinta, per un importo effettivamente addebitato di € 16.160,00. Le operazioni risultano materialmente disposte dal cliente mediante accesso al servizio di internet banking, con inserimento dell’IBAN, degli importi e dei codici di autenticazione.

Su questa base il Collegio richiama l’orientamento condiviso dei Collegi ABF: quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, essa deve considerarsi autorizzata, con conseguente inapplicabilità del regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate. Rientrano in questa fattispecie le c.d. operazioni “sotto dettatura”, eseguite seguendo le indicazioni del frodatore senza la consapevolezza di disporre una transazione. Il Collegio richiama sul punto la propria decisione n. 11531/2025, oltre alle decisioni nn. 8007/2020, 19945/2021, 11546/2019, alla decisione n. 577/2026 e alla decisione del Collegio di Bari n. 5815/2024. Ne deriva l’esonero dell’intermediario dall’onere di provare l’autenticazione ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 11/2010.

Il Collegio verifica poi se, pur trattandosi di operazioni autorizzate, sussista una responsabilità dell’intermediario per violazione degli obblighi di buona fede e diligenza professionale propri del bonus argentarius. Una responsabilità concorrente è configurabile solo in presenza di un apporto causale del prestatore di servizi di pagamento: indisponibilità del numero verde, mancata identificazione del tentativo di frode da parte del dipendente cui il cliente si sia rivolto, mancato rilievo di indici di frode nell’ambito di operazioni indotte.

Nel caso concreto tali elementi non emergono. Le sei operazioni erano distribuite su tre giornate, temporalmente distanziate e prive di quella serialità o frammentazione abnorme che, secondo la decisione n. 8435/2023, imporrebbe il blocco automatico. Quanto alla non corrispondenza tra IBAN e nominativo del beneficiario, il Collegio richiama l’art. 24 del d.lgs. n. 11/2010, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 162/2017 e Cass. n. 17415 del 25.06.2024: non è imposto un controllo di congruità tra IBAN e intestatario, salvo consapevolezza dell’errore, non dimostrata. L’obbligo di verifica del beneficiario introdotto dalla normativa europea non era ancora vigente all’epoca dei fatti e non può operare retroattivamente quale parametro di diligenza. Infine, la provenienza della chiamata dal numero della filiale non risulta provata, mentre il numero indicato nell’SMS non corrisponde ai canali ufficiali dell’intermediario.

Il Collegio conclude pertanto per il rigetto del ricorso, non ravvisando né un utilizzo abusivo degli strumenti di pagamento né un concorso colposo dell’intermediario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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