Clonazione carta non provata: autenticazione chip e PIN esclude rimborso (ABF Collegio di Milano n. 2267 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di operazioni di pagamento contestate, la clonazione della carta deve ritenersi esclusa, con conseguente rigetto del ricorso, quando l’intermediario abbia dimostrato che l’operazione è stata autenticata mediante microchip e corretta digitazione del codice PIN, senza anomalie, e il ricorrente non abbia allegato alcun riferimento descrittivo e circostanziale idoneo a rendere verosimile l’asserita clonazione. L’autenticazione forte, correttamente registrata e contabilizzata, sposta sul cliente l’onere di allegare elementi concreti contrari. La mera affermazione di aver subito uno skimming non integra prova né indizio qualificato.

Il Fatto

La ricorrente si trovava a Rio de Janeiro e pagava la corsa di un taxi con la carta, per circa due euro, tramite POS e inserimento del PIN. Pochi minuti dopo riceveva la notifica dell’autorizzazione di un pagamento di euro 1.046,14, pari a euro 1.072,29 con le commissioni. Compreso di aver subito uno skimming, bloccava la carta; al rientro in Italia, il 29/05/2025, presentava denuncia e reclamo, ottenendo il riaccredito dell’intera somma.

Il 13/09/2025 l’intermediario stornava quanto riaccreditato, sostenendo che la transazione fosse autorizzata perché eseguita con corretta digitazione del PIN. La ricorrente domandava allora il rimborso integrale di euro 1.072,29, oltre interessi legali e spese. L’intermediario eccepiva la regolarità tecnica dell’operazione, l’assenza di ulteriori tentativi fraudolenti, il carattere provvisorio del primo rimborso e la possibilità per la cliente di avvalersi del servizio di controllo della spesa.

La motivazione del Collegio

Il Collegio individua l’oggetto della controversia nell’operazione di euro 1.072,29 del 24/05/2025 e richiama il quadro normativo applicabile ratione temporis: il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di attuazione della direttiva 2015/2366/UE (PSD II). Richiama inoltre la denuncia depositata dalla cliente il 29/05/2025, al rientro in Italia.

Sul piano dell’autenticazione forte, corretta registrazione e contabilizzazione, il Collegio esamina i log informatici prodotti dall’intermediario e ne ricava che l’operazione risulta autenticata mediante i due fattori del possesso, cioè la carta, e della conoscenza, cioè il PIN.

Passando alla condotta delle parti e ai profili di colpa, il Collegio rileva che la ricorrente, pur sostenendo di aver subito uno skimming, non produce alcun elemento probatorio a sostegno di tale ipotesi. Il percorso argomentativo si chiude con il richiamo all’orientamento condiviso dei Collegi ABF: la clonazione va esclusa, con rigetto del ricorso, quando l’intermediario abbia dimostrato l’autenticazione tramite microchip e corretta digitazione del PIN e l’assenza di anomalie, e il ricorrente non abbia allegato riferimenti descrittivi e circostanziali idonei a rendere verosimile la clonazione.

Il Collegio non esamina espressamente l’eccezione relativa al servizio di controllo della spesa né quella sull’operazione precedente negata: la decisione riposa interamente sul difetto di allegazione e prova della clonazione. La conseguenza è il rigetto del ricorso e la conferma dello storno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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