Cessione del credito nel Buy Now Pay Later esula dalla competenza ABF (ABF Collegio di Palermo n. 4891 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella dilazione di pagamento non onerosa del prezzo di un bene o servizio, collegata alla cessione del credito a favore di un intermediario (cd. Buy Now Pay Later), non si instaura alcun rapporto contrattuale tra il cliente e il cessionario, che rimane estraneo all’accordo di dilazione. La controversia avente ad oggetto l’inadempimento del fornitore e la richiesta di risoluzione con rimborso delle rate esula quindi dalla competenza per materia dell’ABF, perché non riguarda operazioni o servizi bancari e finanziari ai sensi dell’art. 4, Sez. I, delle Disposizioni ABF. A identica conclusione conduce il difetto di legittimazione passiva dell’intermediario, non sussistendo alcun rapporto diretto con il cliente. La fattispecie non rientra nell’art. 125-quinquies TUB e, in attesa del recepimento della Direttiva UE 2023/2225, resta fuori dalla disciplina consumeristica del credito.

Il Fatto

Il ricorrente aveva acquistato presso un centro odontoiatrico un piano di cure, regolandone il prezzo attraverso un accordo di dilazione di pagamento non onerosa in 24 rate. Il credito derivante dall’accordo era stato ceduto pro soluto all’intermediario, che ne aveva assunto la titolarità e incassava le rate. Secondo il cliente, una parte rilevante delle prestazioni non era stata eseguita per l’inadempimento del fornitore e la chiusura del centro; con reclamo aveva chiesto la risoluzione del contratto e la sospensione dei pagamenti, senza esito.

Con il ricorso ha domandato l’accertamento dell’inadempimento del fornitore, la cessazione dell’obbligo di pagare le rate residue e la restituzione di quelle già versate. L’intermediario ha eccepito in via pregiudiziale l’incompetenza per materia dell’Arbitro e il difetto di legittimazione passiva, sostenendo di essere soggetto terzo rispetto al contratto di fornitura e di rivestire, nel rapporto con il cliente, solo il ruolo di cessionario del credito.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce lo schema contrattuale dalla documentazione in atti. Il contratto originario è denominato dalle parti “Accordo per la concessione di una dilazione di pagamento non onerosa per l’acquisto di beni e servizi”: l’esercente propone la dilazione, il cliente l’accetta unitamente all’autorizzazione alla cessione del credito e all’addebito diretto su carta. La dilazione è gratuita, senza interessi, salvo penale per il mancato pagamento. L’operazione va inquadrata nel Buy Now Pay Later.

Su questa base il Collegio esclude l’applicabilità dell’art. 125-quinquies TUB, non invocato dal ricorrente, che chiede genericamente la risoluzione del contratto di credito. La dilazione non onerosa con connessa cessione del credito non rientra nell’ambito della disciplina consumeristica per come delineato dall’art. 122, lett. i), TUB. Il Collegio osserva che il recepimento della Direttiva UE 2023/2225 ricondurrà il BNPL nella nuova disciplina europea del credito ai consumatori, con piena applicazione dal 20/11/2026 a seguito del D.lgs. 212/2025.

Quanto alla competenza, le Disposizioni ABF attribuiscono all’Arbitro le sole controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari ed escludono le questioni relative a beni o servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra cliente e intermediario o di contratti collegati. Il Collegio richiama una serie di precedenti di segno conforme, tra cui Coll. Bologna n. 4196/2025 e Coll. Napoli n. 8954/2025, resi in fattispecie analoghe e nei confronti del medesimo intermediario, e richiama anche il proprio orientamento espresso nella riunione del 29.01.2026.

La causa petendi della controversia è dunque estranea alla competenza per materia dell’Arbitro: oggetto del ricorso non è un rapporto finanziario tra cliente e intermediario, ma il contratto di fornitura a monte, privo di natura bancaria o finanziaria. Il Collegio accoglie anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, non sussistendo alcun rapporto tra cliente e intermediario. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 122 TUB

Tutte le 20 sentenze sull'art. 122 TUB

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *