Ricorso ABF inammissibile senza reclamo preventivo: la richiesta di copia non vale (ABF Collegio di Milano n. 2268 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’ABF è preceduto da un reclamo preventivo all’intermediario, inteso come ogni atto con cui il cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta, anche mediante lettera, fax o e-mail, un comportamento dell’intermediario pure omissivo. La mera richiesta di copia di un contratto di cessione del credito non integra il reclamo quando difetta la contestazione del comportamento dell’intermediario. Ove il cliente, nel ricorso, non avanzi una doglianza già rappresentata con il reclamo, ma domandi all’Arbitro un accertamento diverso, il ricorso è inammissibile per assenza del presupposto di procedibilità.
Il Fatto
La ricorrente, garante di una società in un rapporto di mutuo, chiede all’ABF di accertare l’assenza dei rapporti riferiti alla società garantita nel contratto di cessione dei crediti stipulato dall’intermediario con una società cessionaria. La ricorrente aveva in precedenza chiesto all’intermediario copia del contratto di cessione e dell’elenco dei finanziamenti; l’intermediario aveva fornito soltanto un elenco dei crediti ceduti.
L’intermediario eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per assenza di reclamo e per difformità tra l’eventuale reclamo e il ricorso, oltre al difetto di legittimazione della garante a far valere eccezioni su rapporti intestati alla società. Nel merito sostiene la correttezza del proprio operato e l’estraneità della richiesta all’art. 119 TUB.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare di inammissibilità per assenza del reclamo preventivo. Rileva che il documento qualificato dalla ricorrente come reclamo consiste in una richiesta di copia del contratto di cessione del credito, mentre con il ricorso non si avanzano richieste documentali, ma si domanda all’Arbitro di pronunciarsi sull’assenza dei rapporti associati alla società garantita nel contratto di cessione.
Il Collegio richiama le Disposizioni sul Funzionamento dell’ABF, secondo cui il ricorso è preceduto da un reclamo preventivo all’intermediario (Sez. VI, par. 1). Per reclamo deve intendersi ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta all’intermediario un suo comportamento, anche omissivo (Sez. I, par. 3).
Nel caso concreto, la richiesta di copia non contiene alcuna contestazione del comportamento dell’intermediario: è un atto di natura documentale, non una doglianza. La stessa ricorrente, nelle repliche, riferisce di non aver presentato ulteriore reclamo. Il Collegio conclude quindi che l’assenza di un preventivo reclamo risulta pacifica tra le parti.
La conseguenza processuale è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con assorbimento di ogni altra questione, comprese quelle di legittimazione e di merito. Il Collegio non entra quindi nel merito della richiesta di accertamento né della disciplina sulla cessione in blocco dei rapporti giuridici.
Nota della Redazione
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