Nessun obbligo di verifica del beneficiario del bonifico per il PSP (ABF Collegio di Bari n. 2317 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che esegue un bonifico in conformità all’identificativo unico (IBAN) indicato dall’ordinante non è tenuto a verificare la corrispondenza tra il nominativo del beneficiario e l’intestatario del conto di accredito. Ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 11/2010, l’operazione si considera correttamente eseguita quanto al beneficiario e il PSP non risponde, ai sensi dell’art. 25, della mancata o inesatta esecuzione, essendo tenuto solo a compiere sforzi ragionevoli per il recupero dei fondi. L’eventuale inadempimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela non genera responsabilità risarcitoria in assenza di prova del nesso causale con il danno lamentato. L’obbligo di verifica del beneficiario è divenuto operativo per i PSP solo dal 09.10.2025, per effetto del Reg. (UE) n. 886/2024.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di una ditta individuale, individuava su una piattaforma online l’annuncio di vendita di una trattrice agricola e, dopo le trattative, concordava l’acquisto. Ricevute due fatture pro forma, eseguiva due bonifici di € 5.000,00 ciascuno, il 09 e l’11 aprile 2025, in favore di un conto acceso presso l’intermediario resistente. La merce non veniva consegnata.
Dopo la pec di sollecito inviata al venditore nel giugno 2025, la ricorrente scopriva che la società era in concordato preventivo dal 2012, non aveva la macchina in magazzino e non aveva emesso le fatture. Sporta denuncia e presentato reclamo, chiedeva il rimborso di € 10.000,00 oltre interessi, contestando all’intermediario la violazione della normativa antiriciclaggio, l’omessa verifica della corrispondenza tra beneficiario e intestatario del conto e la scarsa collaborazione nel recupero.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto il profilo di competenza. Richiamata la decisione del Collegio di Coordinamento n. 11070/2023, si ritiene competente perché la ricorrente non chiede l’applicazione di sanzioni pubblicistiche, ma contesta la correttezza della condotta dell’intermediario nell’attuazione della disciplina antiriciclaggio.
Nel merito, la doglianza sull’adeguata verifica non è accolta. L’intermediario dichiara di aver identificato la titolare del conto e di non aver prodotto la documentazione perché ritenuta non pertinente. Il Collegio osserva che un comportamento negligente in sede di apertura del rapporto sarebbe comunque irrilevante senza prova del nesso causale con il danno, come affermato dal Collegio di Palermo n. 10374/2025. Nel caso concreto manca persino una specifica domanda risarcitoria legata a tale violazione.
Quanto alla diligenza nell’esecuzione dei bonifici, il Collegio applica l’art. 24 del d.lgs. n. 11/2010 secondo l’interpretazione del Collegio di Coordinamento n. 162/2017: i PSP sono autorizzati a fare esclusivo affidamento sull’IBAN, anche quando l’utente abbia indicato ulteriori informazioni. Il principio è confermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 21.03.2019, causa C-245/18, e ribadito dal Collegio di Coordinamento n. 6886/2022. Il Collegio rileva inoltre che l’obbligo di verifica del beneficiario introdotto dall’art. 5-quater, comma 9, del Reg. (UE) n. 260/2012 è operativo solo dal 09.10.2025 e non può applicarsi a operazioni dell’aprile 2025.
Sulla mancata collaborazione, il Collegio richiama gli artt. 17, 20 e 24 del d.lgs. n. 11/2010 e la propria decisione n. 3051/2020. La documentazione attesta che le somme furono accreditate il 09 e l’11 aprile 2025 e prelevate progressivamente fino all’azzeramento del conto il 16 aprile 2025; il blocco cautelativo intervenne il 05.05.2025, quando il conto era già vuoto. Anche collocando la richiesta di recall al 24.04.2025, come sostiene la ricorrente, il recupero era ormai impossibile. Quanto ai dati del beneficiario, essi furono chiesti solo con il reclamo del 25.08.2025 e forniti il 15.09.2025.
Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
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