Successori del cliente e diritto alla documentazione bancaria: prova del danno (ABF Collegio di Napoli n. 1114 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di ottenere copia della documentazione inerente alle operazioni bancarie, previsto dall’art. 119, comma 4, TUB, spetta al cliente, ai suoi successori e a chi subentra nell’amministrazione dei beni, ma presuppone l’esistenza di rapporti riconducibili al richiedente e il rispetto dei termini di conservazione. La domanda di risarcimento del danno per la mancata o incompleta collaborazione dell’intermediario non è accoglibile in difetto di prova, perché il danno non è in re ipsa e non può essere liquidato equitativamente in assenza della dimostrazione della sua concreta esistenza. Il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi previsti dalla legge o in presenza di una lesione grave di diritti della persona di rango costituzionale. L’eccezione di inammissibilità per pendenza di giudizio non è fondata quando l’iniziativa giudiziaria richiamata non riguardi l’accertamento dei medesimi diritti dedotti davanti all’Arbitro.
Il Fatto
Il ricorrente, insoddisfatto dell’esito del reclamo, si rivolge all’Arbitro lamentando l’omessa e incompleta consegna di documentazione bancaria da parte dell’intermediario resistente, in relazione a rapporti che sarebbero stati intrattenuti dalla de cuius presso l’istituto. Chiede inoltre informazioni utili a ricostruire la consistenza patrimoniale e le movimentazioni storiche riferibili alla medesima.
In particolare, il ricorrente riferisce di aver formulato plurime richieste formali di accesso per ottenere estratti conto e registrazioni contabili, informazioni sulle giacenze e sulle operazioni storiche, nonché documentazione utile ad accertare l’eventuale emissione e mancato incasso di un assegno circolare intestato alla de cuius. Rappresenta di aver presentato una denuncia di smarrimento del titolo, senza che ciò abbia dato luogo a un procedimento giudiziario pendente sul merito dei diritti dedotti. L’intermediario eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per pretesa pendenza di giudizio e per superamento dei limiti di competenza dell’ABF; nel merito, sostiene di aver svolto verifiche dagli archivi informatici senza rinvenire rapporti intestati alla de cuius, salvo una posizione debitoria risalente ed estinta.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità legata alla pretesa pendenza di un giudizio davanti all’Autorità Giudiziaria. L’eccezione non è fondata: dalla documentazione in atti emerge che l’iniziativa giudiziaria richiamata si limita alla denuncia di smarrimento di un assegno circolare, senza che sia dimostrata l’instaurazione di un procedimento civile o penale avente a oggetto l’accertamento dei medesimi diritti dedotti in questa sede.
Nel merito, il Collegio richiama l’art. 119, comma 4, TUB, che riconosce al cliente, ai suoi successori e a chi subentra nell’amministrazione dei suoi beni il diritto di ottenere, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente alle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, a fronte del rimborso dei soli costi di produzione.
Nel caso di specie, l’intermediario ha dichiarato di non aver rinvenuto rapporti bancari riconducibili alla de cuius, se non una posizione debitoria estinta da tempo e per la quale sarebbe decorso il termine di conservazione, risalendo detta posizione all’anno 2009. Le disposizioni testamentarie allegate in atti, osserva il Collegio, sembrano confermare che la de cuius non aveva in essere rapporti con l’intermediario resistente. La domanda concernente la consegna dei documenti, dunque, non è accoglibile.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio riconosce che l’intermediario non ha pienamente assolto all’obbligo di collaborare attivamente a dare corso alle plurime richieste del cliente. Tuttavia la pretesa non è accoglibile per difetto di prova: secondo il costante orientamento dell’Arbitro, l’onere di provare l’esistenza e l’entità del danno patrimoniale o non patrimoniale incombe su chi lo allega, ai sensi dell’art. 2697 c.c.
Il danno non può ritenersi in re ipsa, né può essere liquidato in via equitativa in assenza della prova della sua concreta esistenza, ancorché non del suo specifico quantum. Analogamente, il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi previsti dalla legge o in presenza di una lesione grave di diritti della persona di rango costituzionale, circostanze che non risultano avvenute nel caso di specie. Il ricorso è pertanto rigettato.
Nota della Redazione
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