Truffa su conto corrente: autorizzazione personale esclude la normativa PSD2, ma il concorso di colpa della banca riduce il rimborso (ABF Collegio di Palermo n. 2124 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le operazioni di pagamento disposte e autorizzate personalmente dall’utilizzatore, anche se sollecitate da un raggiro, non sono qualificabili come operazioni non autorizzate e restano fuori dall’ambito di tutela del D.Lgs. n. 11/2010. L’intermediario che dimostri il corretto funzionamento dei presidi di Strong Customer Authentication è esente da responsabilità per la condotta del cliente. Tuttavia, quando ricorrono gli indici di anomalia tipizzati dal D.M. n. 112/2007 — più richieste di autorizzazione nelle ventiquattro ore o richieste provenienti da Stati diversi nel breve periodo — il Collegio riconosce un concorso di colpa tra intermediario e cliente e dispone il rimborso parziale delle somme.

Il Fatto

La ricorrente riferisce di aver subito una truffa: il 29 settembre 2025 avrebbe ricevuto un sms che la invitava a contattare un numero per disconoscere un pagamento. In esito alla conversazione telefonica apprendeva che sul conto erano stati eseguiti cinque prelievi, per un importo complessivo di € 10.000,00, di cui chiede il rimborso. Una parte, pari a € 5.000,00, sarebbe stata trasferita su un conto intrattenuto presso il medesimo intermediario.

L’intermediario contesta il ricorso: le operazioni sarebbero state regolarmente autorizzate in App tramite il dispositivo collegato alla posizione della cliente, nel rispetto della SCA. Sostiene la colpa grave della ricorrente, che avrebbe dato seguito a un sms non incanalato nelle comunicazioni ordinarie e avrebbe autorizzato le operazioni tramite notifica Push recante importo e beneficiario.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: le operazioni sono state poste in essere nella vigenza del D.Lgs. n. 11/2010 come modificato dal D.Lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD2, con le fonti sulla Strong Customer Authentication individuate negli artt. 97 e 98 della PSD2, nell’art. 10-bis del D.Lgs. n. 11/2010 e nel Regolamento Delegato UE 2018/389.

Richiamata la decisione del Collegio di Coordinamento n. 22745/2019 — secondo cui la prova dell’autenticazione e della formale regolarità dell’operazione non soddisfa da sola l’onere probatorio gravante sul prestatore di servizi di pagamento, occorrendo elementi di fatto sulle modalità esecutive da cui trarre presuntivamente la colpa grave dell’utente — il Collegio compie un passaggio argomentativo decisivo. Nella specie è pacifico che le operazioni siano state autorizzate personalmente dalla ricorrente, come dalla stessa confermato in sede di repliche. Ciò esclude l’applicabilità della normativa sul D.Lgs. n. 11/2010: per costante orientamento dei Collegi, le operazioni eseguite personalmente, seppur nel contesto di un raggiro, non possono considerarsi non autorizzate.

L’intermediario fornisce inoltre prova, tramite i file log e la relativa legenda, del corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza conformi alla SCA, sia per l’accesso alla App sia per l’autorizzazione delle singole operazioni. La condotta della ricorrente — aver dato credito a un sms e chiamato un numero non riconducibile all’intermediario — integrerebbe colpa grave. Su queste basi il ricorso dovrebbe essere rigettato.

Il Collegio rileva tuttavia la presenza di indici di anomalia conformi al D.M. n. 112/2007: le richieste di autorizzazione nel giorno sarebbero state ben superiori alle cinque contestate, con alcune bloccate automaticamente perché classificate a rischio frode; le quattro operazioni online provengono da Italia, Olanda, Germania e Lituania. Ricorrono così le ipotesi del punto 1 e del punto 3 della lett. B) dell’art. 8 del decreto.

Da qui il riconoscimento di un concorso di colpa tra intermediario e cliente, in conformità al costante orientamento del Collegio decidente. Il rimborso è quantificato nella misura del 20% del totale, pari a € 1.972,80. Il Collegio accoglie quindi parzialmente il ricorso e dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione di tale importo, oltre al contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia e al rimborso di € 20,00 alla ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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