Prescrizione decennale dei buoni fruttiferi postali decorre dalla scadenza del titolo (ABF Collegio di Milano n. 2349 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei buoni fruttiferi postali il termine di prescrizione del diritto al rimborso decorre dalla data di scadenza puntuale del titolo, individuata secondo la durata stabilita per la serie di appartenenza. L’art. 8 del D.M. 19.12.2000 ha esteso a dieci anni l’originario termine quinquennale, con decorrenza dalla scadenza del buono. La mancata consegna del foglio informativo e l’assenza di indicazioni stampate sul titolo circa la scadenza non sospendono né interrompono il decorso, in difetto di prova di atti interruttivi. La domanda di rimborso presentata oltre il decennio è pertanto soggetta all’eccezione di prescrizione.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di aver sottoscritto nel 2002 un buono fruttifero ordinario e sei buoni a termine da € 1.000,00 ciascuno, privi di indicazione della scadenza e senza consegna del foglio informativo. Recatosi in filiale nel 2025 per riscuotere il buono ordinario, apprende che i buoni a termine sarebbero prescritti; sui titoli viene apposta a mano l’indicazione della serie. Chiede il rimborso del capitale e degli interessi, oltre alle spese difensive.
L’intermediario eccepisce l’incompetenza temporale e per materia dell’Arbitro, nonché nel merito la prescrizione dei buoni, sottoscritti nel 2002, scaduti nel 2009 e prescritti nel 2019: il reclamo è del 2025. Il cliente replica che l’assenza di serie e scadenza escluderebbe ogni onere informativo a suo carico e che la sola affissione di avvisi nei locali non sostituisce la consegna della documentazione.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di incompetenza temporale, richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4656 del 21.3.2022. La causa petendi consiste nell’accertamento dell’esigibilità del diritto alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati; l’eccezione di prescrizione è vicenda successiva inerente allo svolgimento del rapporto e non incide sulla competenza, anche se il rapporto è sorto prima del 1° gennaio 2009.
Parimenti infondata è l’eccezione di incompetenza per materia: la raccolta del risparmio mediante buoni postali, effettuata dall’intermediario per conto dell’emittente, rientra nell’attività di bancoposta ed è assoggettata al TUB, nei limiti di compatibilità con la specifica natura del prodotto.
Nel merito, il Collegio accerta che sul fronte e sul retro dei buoni è stampata la dicitura “A TERMINE”, mentre la serie di appartenenza non è indicata se non a mano, con apposizione che il cliente data al 2025. Il D.M. Economia e Finanze 18 aprile 2002, istitutivo della serie, prevede all’art. 8 la liquidazione di capitale e interessi al termine del settimo anno successivo all’emissione.
Quanto al dies a quo, il Collegio richiama l’orientamento della Corte di Cassazione, ord. n. 19243/2023, e afferma che la prescrizione decorre dalla scadenza puntuale del titolo. Poiché i buoni sono stati emessi il 3 agosto 2002 e la serie ha durata di sette anni, la scadenza cade nel 2009 e la prescrizione decennale si compie nel 2019.
In assenza di prova di atti interruttivi, il Collegio rigetta la domanda di rimborso e non accoglie il ricorso. Resta fermo il principio che la mancata consegna del foglio informativo e l’assenza di indicazioni sul titolo non valgono a differire il decorso del termine prescrizionale.
Nota della Redazione
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