Inammissibile il ricorso che ripropone la tesi già respinta in merito (Cass. civ. Sez. I n. 6705 del 13.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di appello è specifico, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., quando, valutato ex ante, ossia prima della verifica di fondatezza, è idoneo a privare la sentenza impugnata della sua base logico-giuridica, manifestando una relazione di reciproca esclusione tra censura e ratio decidendi. Il requisito non impone l’adozione di forme sacramentali né un progetto alternativo di decisione, ma esige una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice. Il ricorrente in cassazione che impugni la declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità ha l’onere di riportare, o almeno sintetizzare adeguatamente, tanto il contenuto del provvedimento di primo grado quanto il motivo di gravame proposto. Le argomentazioni ulteriori o di merito inserite dal giudice dopo una statuizione di inammissibilità, con cui si è spogliato della potestas iudicandi, non devono essere impugnate per carenza di interesse.
Il Fatto
Un fideiussore di una società veniva convenuto con decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma superiore a settecentomila euro. Proponeva opposizione deducendo la nullità del contratto di fideiussione, non sottoscritto, per essersi trovato all’estero alla data indicata sul contratto e per avere in precedenza rilasciato fogli firmati in bianco. Il Tribunale rigettava l’opposizione (sentenza n. 899/2010).
Proposto appello, il procedimento veniva sospeso per l’incidentale querela di falso, rigettata dal Tribunale (sentenza n. 675/2015), che riteneva non provate la falsità della firma e l’abusivo riempimento, reputando la falsità della data una mera modalità di gestione poco precisa della banca. La Corte d’appello di Napoli dichiarava l’appello inammissibile per difetto di specificità. Il soccombente ricorre per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura la declaratoria di inammissibilità, sostenendo che l’appellante aveva allegato e provato la propria assenza dall’Italia alla data di sottoscrizione. La Corte rileva che la decisione delle Sezioni Unite n. 27199 del 2017 esclude che l’atto d’appello debba essere congegnato a mo’ di progetto di sentenza, ma si colloca nella tradizione che esige che il motivo consenta al giudice dell’impugnazione di comprendere il contenuto della censura ed il perché la decisione di primo grado sia errata.
La Corte ricostruisce l’evoluzione dell’art. 342 c.p.c., anche nel testo anteriore alla riforma del 2012, richiamando Sezioni Unite n. 28498 del 2005 e Sezioni Unite n. 16 del 2000. Il motivo d’appello deve non solo indicare il quantum appellatum, ma anche il quia: occorre individuare le parti di cui si chiede la riforma e gli errores in iudicando o in procedendo che le affettano.
La specificità, osserva la Corte, non ha carattere formalistico: valorizza i poteri delle parti a discapito dei poteri officiosi del giudice, in coerenza con il principio dispositivo, la corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il contraddittorio. Nella specie, il ricorrente ripropone la medesima prospettazione già respinta dal Tribunale, senza obiezione specifica idonea a dimostrare l’erroneità della decisione.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché la Corte territoriale ha enunciato solo ad abundantiam l’oggetto della censura, dopo essersi spogliata della potestas iudicandi. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna alle spese e applicazione dell’art. 96 c.p.c., oltre al raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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