Ricorso ABF inammissibile se privo di perimetrazione di petitum e causa petendi (ABF Collegio di Milano n. 2348 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento davanti all’Arbitro bancario finanziario il ricorrente è tenuto a perimetrare l’oggetto della controversia, formulando una domanda specifica quanto al petitum e alla causa petendi e producendo la documentazione a supporto. L’informalità del rito non esonera dall’onere di individuare, anche in forma atecnica, la determinazione della cosa oggetto della domanda e l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che ne costituiscono le ragioni, requisiti richiamati dall’art. 163, comma terzo, nn. 3) e 4), c.p.c. In assenza di tali condizioni il Collegio non può ricostruire compiutamente i fatti e le rispettive responsabilità, se non svolgendo una funzione consulenziale estranea agli scopi e alle funzioni dell’ABF. Il ricorso è pertanto inammissibile.
Il Fatto
I ricorrenti, coeredi del titolare di rapporti intrattenuti con l’intermediario, hanno chiesto lo svincolo dei beni già dichiarati in successione, della quota del 50% spettante alla coniuge superstite e degli interessi legali per il ritardo. Secondo la loro prospettazione, l’intermediario aveva riconosciuto un proprio errore nell’omissione di parte dei titoli, ma aveva mantenuto il vincolo anche sui beni già dichiarati e fiscalmente assoggettati.
L’intermediario ha controdedotto di aver richiesto una dichiarazione integrativa per includere i titoli mancanti, confermando la disponibilità allo svincolo dei rapporti già dichiarati e negandola per i beni non dichiarati, in ragione del Testo Unico sulle Successioni. Ha inoltre addebitato ai ricorrenti la mancata collaborazione e la mancata sottoscrizione della documentazione.
La motivazione del Collegio
Il Collegio rileva anzitutto un deficit ricostruttivo. Le domande fanno genericamente riferimento a “beni” dei quali l’Arbitro non può avere contezza, perché in atti non è versata la dichiarazione di successione originaria, né quella integrativa, né una dichiarazione di consistenza o altri documenti utili, come estratti conto.
Su questa base il Collegio richiama il consolidato orientamento dell’Arbitro: il ricorrente deve delimitare l’oggetto della controversia con una domanda specifica quanto a petitum e causa petendi e allegare la documentazione di supporto. Solo così è possibile una completa e circostanziata ricostruzione dei fatti, idonea a evidenziare le responsabilità delle parti.
Il Collegio precisa che l’informalità del rito ABF non elimina l’esigenza che la domanda sia individuata o individuabile, anche in forma atecnica. Trova applicazione il parametro dell’art. 163, comma terzo, nn. 3) e 4), c.p.c., che impone la determinazione della cosa oggetto della domanda e l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della stessa.
In mancanza di tali requisiti l’Arbitro non può supplire alle carenze della domanda, perché finirebbe per svolgere una funzione consulenziale estranea ai propri scopi. Il Collegio richiama sul punto i precedenti Coll. Napoli, dec. n. 2339/2014, Coll. Bari, dec. n. 27340/2018 e Coll. Roma, dec. n. 4389 del 14.03.2022.
La conseguenza processuale è la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Resta assorbita ogni valutazione sul merito, sullo svincolo dei beni e sulla richiesta di interessi.
Nota della Redazione
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