Buoni fruttiferi postali: prescrizione decennale dalla scadenza e incompetenza temporale dell’ABF (ABF Collegio di Napoli n. 3307 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del titolare di buoni fruttiferi postali alla riscossione del capitale e degli interessi si prescrive nel termine di dieci anni decorrenti dalla data di scadenza del titolo, secondo quanto dispone l’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000, applicabile anche alle serie emesse anteriormente e non ancora prescritte. Per i buoni della serie “18B” la scadenza coincide con il diciottesimo mese dalla sottoscrizione, oltre il quale i buoni divengono infruttiferi; in mancanza di atti interruttivi, la prescrizione si consuma alla scadenza di quel termine decennale. La domanda risarcitoria fondata sulla violazione degli obblighi informativi dell’intermediario deve essere proposta all’ABF entro sei anni dal momento in cui l’obbligo si è esaurito, cioè dalla consumazione della prescrizione: oltre tale limite il ricorso è inammissibile per incompetenza temporale.
Il Fatto
La ricorrente, intestataria di tre buoni fruttiferi postali da 5.000,00 euro ciascuno e di un quarto da 2.500,00 euro, tutti emessi il 05.10.2005, ha chiesto la riscossione il 15.10.2025. L’intermediario ha negato il rimborso per l’intervenuta prescrizione.
La ricorrente ha allora adito l’ABF, denunciando la mancata consegna del Foglio Informativo al momento della sottoscrizione, e ha chiesto capitale e interessi maturati. L’intermediario ha eccepito l’incompetenza dell’arbitro per profilo temporale e per materia, sostenendo che i buoni postali rientrano nel Testo Unico Finanziario e non in quello bancario; nel merito ha ribadito la prescrizione.
La motivazione del Collegio
Il Collegio liquida le eccezioni preliminari rinviando ai principi del Collegio di Coordinamento (n. 6196/2024 e n. 4656/22), che ha già affermato la competenza dell’ABF su entrambi i profili. Sul piano temporale, però, la verifica resta subordinata all’accertamento del momento in cui il comportamento si è esaurito.
Quanto alla prescrizione, i buoni della serie “18B” sono successivi all’entrata in vigore del D.M. 6 ottobre 2004: la loro emissione non è preceduta da un decreto ministeriale che ne fissi condizioni e durata, ma è annunciata con comunicati pubblicati in Gazzetta Ufficiale, che rinviano ai fogli informativi analitici. Il regolamento ivi contenuto prevede che i buoni a diciotto mesi divengano infruttiferi dal giorno successivo alla scadenza del diciottesimo mese dalla sottoscrizione.
Il Collegio richiama poi l’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000, che ha esteso a dieci anni l’originario termine quinquennale, e la lettura datane dal Collegio di Coordinamento in adesione alla Cass. civ., Sez. I, n. 19243 del 7 luglio 2023: il dies a quo va individuato nella data di scadenza del titolo e la disciplina si applica anche alle serie anteriori, sia per l’estensione del termine sia per la decorrenza.
Applicando tali coordinate, il buono è scaduto il 05.04.2007 e da quella data decorre il termine decennale; non risultando atti interruttivi, il diritto si è consumato il 05.04.2017. Accertata l’inaccoglibilità della domanda di rimborso, il Collegio si dichiara impossibilitato a vagliare nel merito la domanda risarcitoria: l’obbligo di consegnare il foglio informativo si esaurisce con la prescrizione, e quel momento segna il dies ad quem per il computo dei sei anni previsti dalle Disposizioni ABF. Il ricorso, presentato il 13.11.2025, supera quel limite e viene quindi non accolto.
Nota della Redazione
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