Responsabilità dell’intermediario per omessa adeguata verifica nel furto di identità (ABF Collegio di Napoli n. 3309 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra una controversia con la clientela ai sensi dell’art. 128-bis t.u.b., e rientra nella competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario, la domanda di risarcimento dei danni subiti per effetto di una truffa che abbia comportato l’apertura a nome del ricorrente di un conto fittizio mediante furto di identità. L’intermediario risponde dei danni quando l’apertura del rapporto è resa possibile da un’identificazione del cliente eseguita senza la diligenza imposta dagli obblighi di adeguata verifica previsti dal d.lgs. n. 231/2007. Il danno non è configurabile in re ipsa: grava sul ricorrente l’onere di provare il nesso causale e la pretesa risarcitoria. Il danno non patrimoniale da ingiustificato coinvolgimento in un procedimento penale è liquidabile in via equitativa ex art. 1226 c.c.

Il Fatto

Il ricorrente lamenta che l’intermediario abbia consentito l’apertura di un conto corrente e di una carta a lui collegata a suo nome, senza che egli l’avesse mai richiesta né autorizzata. L’operazione sarebbe stata compiuta da soggetto ignoto mediante documentazione falsa e procedure di identificazione inadeguate.

A causa di tale attività il ricorrente è stato coinvolto in un procedimento penale per il reato di truffa ex art. 640 c.p., essendo stato il conto utilizzato per incassare un bonifico proveniente da un annuncio ingannevole pubblicato su una piattaforma social. Il procedimento si è chiuso con decreto di archiviazione ex artt. 408 ss. c.p.p., accertata l’estraneità dell’istante. Il ricorrente chiede quindi il risarcimento dei danni, quantificati in € 5.000,00. L’intermediario si difende sostenendo la correttezza delle procedure di identificazione e l’assenza di profili di responsabilità.

La motivazione del Collegio

In via preliminare il Collegio richiama il principio del Collegio di Coordinamento ABF n. 6070/2024: la domanda risarcitoria per danni derivanti da una truffa che abbia comportato l’apertura di un conto fittizio mediante furto di identità rientra nella competenza dell’Arbitro. La questione di merito attiene alla violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela in sede di apertura del rapporto.

Il resistente ha prodotto la documentazione contrattuale, sottoscritta mediante firma elettronica avanzata, e ha descritto la procedura di identificazione eseguita dall’esercente convenzionato tramite documento di riconoscimento. Il Collegio rileva però che l’attivazione della carta è stata resa possibile dall’acquisizione di una mera fotocopia di un documento grossolanamente falso, senza verifica dell’originale, senza controllo de visu della fotografia, senza riscontro dell’indirizzo e senza rilevare incongruenze evidenti del documento.

Dagli atti giudiziari allegati risulta inoltre che il numero di telefono indicato in anagrafica non è intestato al ricorrente. La dicitura “signature not verified”, presente in più parti della documentazione, attesta che l’intermediario non ha provveduto alla verifica delle firme. Il Collegio richiama poi il sopralluogo ispettivo dell’Autorità di Vigilanza, concluso con un provvedimento dell’11/03/2025, che ha riscontrato carenze in materia di organizzazione, controlli interni, profilatura, adeguata verifica e collaborazione attiva, riconducibili agli artt. 7, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25 e 36 del d.lgs. n. 231/2007, nonché omesse segnalazioni di operazioni sospette. Tutti questi elementi conducono a ritenere che il resistente non abbia diligentemente adempiuto agli obblighi di adeguata verifica.

Sulla domanda risarcitoria, il Collegio ricorda che non è configurabile il danno in re ipsa, gravando sul ricorrente l’onere di provare il nesso causale, l’an e il quantum della pretesa (Collegio ABF Napoli n. 11612/2023). Le domande ulteriori formulate in sede di repliche — tra cui la parcella di € 500,00 per assistenza legale — sono inammissibili per mutatio libelli. Quanto al danno non patrimoniale, il Collegio ritiene sussistente il patimento personale derivante dal primo coinvolgimento in un procedimento penale e lo liquida equitativamente ex art. 1226 c.c. in € 5.000,00, oltre agli interessi legali dal giorno del reclamo. Il ricorso è dunque accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 128-bis TUB

Tutte le 14 sentenze sull'art. 128-bis TUB

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *