Buoni fruttiferi smarriti: duplicazione e onere della prova della riscossione (ABF Collegio di Napoli n. 3306 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di buoni fruttiferi smarriti, l’art. 119, quarto comma, T.U.B. non si applica alla richiesta di copia del titolo, che è forma di investimento e titolo di legittimazione, e non limita l’obbligo dell’intermediario di ricerca presso i propri registri. L’onere della prova della riscossione del buono, idonea a negare il diritto alla duplicazione a chi se ne affermi intestatario, grava sull’intermediario: la mera dichiarazione dell’esito negativo delle ricerche non dimostra l’avvenuta riscossione. Ricevuta la denuncia di smarrimento, l’intermediario deve attivare la procedura di ammortamento prevista dagli artt. 3 e ss. della legge n. 948/1951 e, decorso il termine senza rinvenimento né opposizioni, rilasciare il duplicato.

Il Fatto

La ricorrente riferisce di essere titolare, insieme al fratello nel frattempo deceduto, di un buono postale fruttifero sottoscritto nel 1994 per un valore nominale di cinque milioni di lire e rilasciato da un ufficio dell’intermediario. Dopo la denuncia di smarrimento del titolo, l’intermediario rifiuta di rilasciare il duplicato, perché non rinviene nell’archivio cartaceo il buono descritto nella denuncia.

La ricorrente chiede quindi che l’intermediario documenti l’avvenuto incasso del buono e, in mancanza, sia onerato della duplicazione. L’intermediario, costituitosi, richiama l’art. 119 T.U.B. e sostiene la correttezza del proprio operato: dalle ricerche nei propri archivi non risulta alcun buono vigente intestato o cointestato ai soggetti indicati. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione sull’applicabilità dell’art. 119, quarto comma, T.U.B., che riconosce al cliente il diritto di ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. La disposizione non si applica al caso in esame: riguarda esclusivamente la documentazione di singole operazioni realizzate e non la richiesta di copia di un buono postale fruttifero, che è forma di investimento e titolo di legittimazione.

Ne consegue che l’intermediario era tenuto alla ricerca del titolo presso i propri registri cartacei, anche se la data di emissione del buono sconfinava dal perimetro temporale tracciato dall’art. 119 T.U.B. Il limite decennale, dunque, non può essere invocato per sottrarsi all’accertamento.

Sulla richiesta di duplicazione, il Collegio richiama l’orientamento dei Collegi territoriali: l’onere della prova della riscossione dei buoni fruttiferi, al fine di negare il diritto alla duplicazione a favore di chi se ne affermi intestatario, grava sull’intermediario. La mera dichiarazione dell’esito negativo delle ricerche presso gli archivi non è idonea a dimostrare l’avvenuta riscossione del buono.

Nel caso concreto, la ricorrente ha indicato in dettaglio gli estremi del buono (cointestatari, numero, ammontare del capitale e data di emissione). L’intermediario, nel sostenere l’inesistenza del titolo, non ha prodotto i risultati della ricerca presso gli archivi né fornito prova dell’avvenuta riscossione. Sussiste pertanto il diritto della ricorrente alla duplicazione.

Il Collegio richiama anche la normativa specifica in tema di ammortamento e duplicazione: l’art. 1 della legge n. 948/1951 impone all’intestatario la denuncia allo istituto emittente; gli artt. 3 e ss. prevedono l’annotazione di fermo nei registri e la pubblicazione di un avviso che diffida l’ignoto detentore a consegnare il titolo o a opporsi entro novanta giorni; l’art. 5 riconosce il diritto al duplicato decorso il termine senza rinvenimento né opposizioni. La trasmissione della denuncia è pacifica, poiché mai contestata e documentata agli atti. Non risulta invece che l’intermediario abbia attivato la procedura di ammortamento. Il Collegio accerta quindi il diritto della ricorrente alla duplicazione del titolo e dispone il contributo alle spese della procedura e il rimborso del versamento per il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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