Prescrizione decennale dei buoni fruttiferi dalla scadenza e incompetenza ABF sul risarcimento (ABF Collegio di Napoli n. 3319 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei buoni fruttiferi postali il termine di prescrizione del diritto al rimborso del capitale e degli interessi decorre dalla data di scadenza del titolo e si compie in dieci anni, per effetto dell’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000, applicabile anche alle serie emesse anteriormente. Accertata la prescrizione del diritto al rimborso, la domanda risarcitoria fondata sulla violazione degli obblighi informativi dell’intermediario resta sottratta alla competenza temporale dell’ABF quando il ricorso sia proposto oltre sei anni dal compimento della prescrizione, poiché l’obbligo di consegnare il foglio informativo si esaurisce con la prescrizione stessa. L’Arbitro è invece competente, ratione temporis e ratione materiae, sulle controversie relative al rimborso dei buoni fruttiferi.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un buono fruttifero emesso il 18 agosto 2001 del valore nominale di 250,00 euro, lamenta il rifiuto dell’intermediario di procedere al rimborso per intervenuta prescrizione. Deduce la violazione degli obblighi informativi: il buono, la cui serie risulta indicata solo a penna, sarebbe privo degli elementi dai quali evincere la durata e la scadenza, e non sarebbe stato consegnato il foglio informativo. Richiama il provvedimento AGCM n. 30346/2022.

L’intermediario eccepisce in via preliminare l’incompetenza dell’ABF ratione temporis, perché i fatti precedono il sesto anno anteriore al ricorso, e ratione materiae, perché i buoni postali rientrerebbero nel Testo Unico Finanziario e non in quello Bancario. Nel merito eccepisce la prescrizione.

La motivazione del Collegio

Sulle eccezioni preliminari il Collegio richiama il costante orientamento dell’Arbitro, che ha affermato la propria competenza, per entrambi i profili, nelle controversie sul rimborso dei buoni fruttiferi, richiamando le decisioni del Collegio di Coordinamento ABF n. 6196/2024 e n. 4656/22.

Nel merito, il Collegio applica l’art. 8 del D.M. 29 marzo 2001, istitutivo della serie “AA2”, secondo cui i buoni sono liquidabili, in capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione. Rileva altresì l’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000, che ha esteso a dieci anni il termine prescrizionale originariamente quinquennale, applicabile anche alle serie già emesse e non ancora prescritte.

Il Collegio recepisce l’orientamento della Suprema Corte, richiamando Cass. civ., Sez. I, sent. 7 luglio 2023, n. 19243, relativa a un buono serie AA1: il dies a quo della prescrizione va individuato nella data di scadenza del titolo, e l’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000 trova integrale applicazione anche alle serie anteriori, sia per l’estensione del termine che per la decorrenza.

Applicando tali principi, il buono in esame è scaduto il 18.08.2008, al settimo anno dall’emissione. Non risultando atti interruttivi, la prescrizione decennale si è consumata il 18.08.2018. La domanda di rimborso è pertanto inaccoglibile. Quanto alla domanda risarcitoria per violazione degli obblighi informativi, il Collegio si dichiara incompetente ratione temporis: l’obbligo di consegnare il foglio informativo si esaurisce con la prescrizione, e il ricorso, datato 24.07.2025, è stato proposto oltre il termine di sei anni dal comportamento contestato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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