Blocco del conto e recesso per inadeguata verifica antiriciclaggio (ABF Collegio di Roma n. 3951 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il blocco del conto e il recesso disposti dall’intermediario per il mancato aggiornamento degli obblighi di adeguata verifica della clientela costituiscono adempimento di un obbligo di legge e non sono, di per sé, illegittimi. L’intermediario è tuttavia tenuto a fornire al cliente una compiuta informativa sulle conseguenze derivanti dall’impossibilità di completare l’adeguata verifica. In sede di ricorso all’Arbitro sono censurabili i comportamenti scorretti dell’intermediario nelle materie rientranti nella competenza per materia. Sul ricorrente grava l’onere di allegare e provare l’an e il quantum dei danni asseritamente patiti in conseguenza del blocco.

Il Fatto

Il ricorrente lamenta l’illegittimità del blocco del conto corrente e del recesso operati dalla banca e chiede il risarcimento del danno, quantificato in € 2.500,00. Riferisce di aver appreso in filiale dell’avvenuto recesso unilaterale, motivato dal mancato aggiornamento del modulo di adeguata verifica scaduto il 31.7.2025, della revoca dei servizi collegati e del taglio della carta e del libretto assegni. Sostiene di non aver ricevuto la comunicazione di recesso e contesta l’addebito di spese sul conto.

L’intermediario eccepisce in via preliminare l’incompetenza dell’Arbitro, assumendo che il ricorso mirerebbe a una mera censura del comportamento della banca. Nel merito riferisce di aver inviato il 26.6.2025 una raccomandata A/R con l’invito ad aggiornare le informazioni antiriciclaggio, preavvisando il blocco in caso di inerzia entro il 30.7.2025, e di aver poi comunicato il recesso con lettera del 31.7.2025. Aggiunge che, resa l’informativa, il conto ha ripreso operatività ed è attualmente attivo.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di incompetenza e la rigetta. Per costante orientamento dei Collegi, possono essere censurati innanzi all’Arbitro i comportamenti asseritamente scorretti tenuti dall’intermediario nelle materie che rientrano nella sua competenza; la doglianza non si risolve quindi in una censura eccedente il perimetro del giudizio.

Nel merito, il Collegio ricorda che, quando il blocco o il recesso dipendono dal mancato aggiornamento degli obblighi di adeguata verifica, gli stessi costituiscono adempimento di un obbligo di legge. I Collegi territoriali hanno però precisato che l’intermediario deve fornire al cliente una compiuta informativa sulle conseguenze derivanti dall’impossibilità di completare la verifica, richiamando sul punto il Collegio di Milano, dec. n. 488/2015.

Nel caso concreto, la banca ha prodotto la missiva del 26.6.2025 e la ricevuta della raccomandata A/R, con cui ha rappresentato che il mancato aggiornamento dell’informativa antiriciclaggio avrebbe comportato la sospensione del rapporto, poi avvenuta. L’obbligo informativo risulta dunque rispettato.

Il Collegio rileva inoltre che la ricorrente non ha dimostrato, come era suo onere, di aver ottemperato alle richieste di integrazione informativa, richiamando il Collegio di Palermo, decisione n. 6437/2023. Anzi, nelle repliche la stessa dichiara di aver ricevuto a novembre 2025 un sms relativo a un saldo negativo e chiede la chiusura del conto, confermando così la riattivazione e l’operatività del rapporto.

Quanto al danno, sul ricorrente grava l’onere di allegare e provare l’an e il quantum, secondo il richiamo al Collegio di Roma, dec. n. 12040/2023. L’istante non offre alcuna evidenza dei presunti addebiti operati in costanza di sospensione, né chiarisce quali ulteriori pregiudizi avrebbe subito. Il ricorso è pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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