Chargeback e onere del contratto senza regolamento negoziale nessuna indagine ABF (ABF Collegio di Napoli n. 331 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La procedura di chargeback non trova fondamento in un obbligo di legge, posto che la normativa di settore prevede la generale irrevocabilità dell’ordine di pagamento ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 11/2010, ma discende da una specifica clausola contrattuale o da altro accordo negoziale tra emittente e titolare della carta. La legittimità del riaddebito va pertanto valutata esclusivamente sulla base del regolamento contrattuale che disciplina il rapporto e allocazione il rischio in caso di disconoscimento dell’operazione, restando estranei al rapporto i regolamenti dei circuiti internazionali. Ne consegue che, se il ricorrente non produce il contratto, all’Arbitro è preclusa ogni indagine sulla fondatezza della domanda. In caso di acquisto di beni o servizi il responsabile dell’inadempimento è il beneficiario del pagamento, non l’emittente, che risponde solo dell’eventuale inadempimento nell’esecuzione del servizio di pagamento.

Il Fatto

Il ricorrente contesta cinque operazioni effettuate con la propria carta su un sito poi rivelatosi fraudolento, che simulava una piattaforma virtuale. Dopo aver presentato denuncia su richiesta della banca per attivare la procedura di chargeback, adisce l’Arbitro lamentando la negligente gestione del riaddebito e chiedendo il rimborso di € 2.999,00, corrispondenti a tre operazioni effettuate in buona fide su un sito truffaldino. Contesta in particolare la errata valutazione della documentazione, asseritamente contenente dati inventati e privi di elementi essenziali, inoltrata dall’esercente a giustificazione dell’incasso.

L’intermediario, costituitosi, eccepisce la colpa grave del cliente, tenuto a verificare l’attendibilità del sito prima dell’acquisto. Aggiunge di aver attivato prontamente un chargeback di “non frode” e di aver ricevuto dall’esercente documentazione comprovante l’erogazione dei servizi digitali. Rileva che tutte le transazioni sono state autenticate con SCA (notifica push e riconoscimento biometrico) e chiede il rigetto.

La motivazione del Collegio

Il Collegio delimita l’oggetto della controversia: poiché due operazioni risultano pacificamente rimborsate, la contestazione riguarda tre disposizioni da € 999,00, € 1.000,00 e € 1.000,00 per l’acquisto di servizi digitali. In via preliminare osserva che, trattandosi di operazioni disposte per intero dal pagatore, non trova applicazione il regime di responsabilità per le operazioni di pagamento non autorizzate previsto dalla PSD2. L’indagine si concentra dunque sull’eventuale responsabilità dell’istituto nella gestione della procedura di riaddebito.

Il Collegio chiarisce le coordinate ermeneutiche. Il chargeback non viene attivato in virtù di un obbligo derivante dalla normativa di settore, che anzi prevede la generale irrevocabilità dell’ordine di pagamento ex art. 17 del d.lgs. n. 11/2010, facendo salvi gli accordi negoziali in deroga. Sul punto richiama il Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 1259/2014 e 1260/2014, secondo cui la condotta dell’intermediario è immune da censure quando si limita a dare diligente esecuzione a un ordine regolarmente impartito e autorizzato. La procedura opera quindi non in forza di legge, ma in virtù di una specifica clausola contrattuale tra emittente e titolare.

Secondo l’orientamento dei Collegi, la legittimità del riaddebito va valutata sulla base del regolamento contrattuale che disciplina il rapporto e le regole di allocazione del rischio in caso di disconoscimento, essendo i regolamenti dei circuiti internazionali accordi estranei al rapporto tra intermediario e ricorrente. Nel caso di acquisto di beni e servizi, il responsabile dell’inadempimento è il beneficiario del pagamento, non la banca emittente, che risponde soltanto dell’eventuale inadempimento nell’esecuzione del servizio di pagamento, salvo diversa previsione contrattuale o legale (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 20137/18).

Da qui la conclusione: ogni questione sull’allocazione del rischio deve trovare disciplina nel regolamento negoziale, in assenza del quale nessuna valutazione è possibile. Non avendo il ricorrente prodotto il contratto, all’Arbitro è preclusa ogni indagine sulla fondatezza della domanda. Ogni altra questione è assorbita e il ricorso non è accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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