Prescrizione del credito ceduto e prova dell’atto interruttivo per compiuta giacenza (ABF Collegio di Napoli n. 4545 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prescrizione del credito, l’atto stragiudiziale di costituzione in mora non è soggetto alle forme di notificazione degli atti giudiziari e può essere recapitato mediante lettera raccomandata. La prova della spedizione, attestata dal rilascio della ricevuta, fonda la presunzione di arrivo a destinazione, che opera secondo l’art. 1335 c.c. per il solo fatto oggettivo dell’arrivo dell’atto all’indirizzo del destinatario. In caso di mancata consegna per assenza del destinatario, il momento della conoscenza coincide con il rilascio dell’avviso di giacenza presso l’ufficio postale e non con il ritiro della missiva. Il destinatario può vincere la presunzione solo provando l’oggettiva impossibilità di conoscere l’atto senza sua colpa; la mera allegazione di non aver rinvenuto l’avviso nella cassetta postale non è sufficiente.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce che l’intermediario pretende il pagamento di un credito derivante da un finanziamento stipulato in origine con altro intermediario, e che per tale ragione gli ha inviato intimazioni di pagamento e preavvisi di segnalazione alla Centrale dei Rischi. Secondo il ricorrente il credito è estinto per intervenuta prescrizione.
Insoddisfatto dell’esito del reclamo, il cliente domanda all’Arbitro di dichiarare la prescrizione del credito e l’illegittimità di ogni segnalazione esistente o prospettata, di ordinare la consegna della documentazione contrattuale e di condannare l’intermediario alle spese di procedura. L’intermediario, costituitosi, espone di aver acquistato pro soluto una pluralità di crediti deteriorati, tra cui quello del ricorrente, e contesta la prescrizione richiamando una serie di atti interruttivi e di riconoscimenti. Chiede quindi il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
La questione centrale riguarda l’idoneità degli atti interruttivi allegati dalla resistente a impedire il decorso del termine decennale di prescrizione. Il ricorrente contesta in particolare la riferibilità soggettiva degli atti, il perfezionamento dell’effettiva conoscenza e l’idoneità delle forme di notificazione utilizzate.
Il Collegio richiama la recente pronuncia della Corte di Cassazione (Sez. trib. n. 9862 del 2025), secondo cui l’uso della lettera raccomandata costituisce prova certa della spedizione e fonda la presunzione del suo arrivo a destinazione. L’atto stragiudiziale di costituzione in mora, si osserva, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari.
Il percorso argomentativo si sofferma sull’art. 1335 c.c.: la presunzione di conoscenza degli atti recettizi scritti opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo all’indirizzo indicato dalla norma, in mancanza di prova contraria. In caso di mancata consegna per assenza del destinatario, tale momento coincide con il rilascio dell’avviso di giacenza e non con il ritiro del plico.
Applicando questi principi, il Collegio rileva che gli atti interruttivi sono stati recapitati all’indirizzo indicato dallo stesso cliente nel contratto originario e che, per tutti, deve ritenersi perfezionata la conoscenza secondo l’art. 1335 c.c.. Il destinatario avrebbe potuto contrastare la presunzione solo dimostrando un’oggettiva impossibilità di conoscere l’atto, circostanza non riscontrabile nel caso di specie. Il credito contestato, pertanto, non può ritenersi estinto per intervenuta prescrizione.
Quanto alle ulteriori domande, il Collegio osserva che non risulta alcuna segnalazione a carico del ricorrente e che la documentazione contrattuale richiesta è già stata consegnata, anche mediante le produzioni allegate al procedimento. Il ricorso è quindi non accolto.
Nota della Redazione
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