Clausola di contenimento e operazioni non individuate: ricorso ABF inammissibile (ABF Collegio di Milano n. 3365 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola di contenimento con cui il ricorrente limita la propria domanda di condanna entro il limite di valore della competenza dell’ABF è inammissibile quando non siano individuate le operazioni oggetto della pretesa e, correlativamente, quelle escluse. In tal caso il petitum e la causa petendi restano indeterminati e la domanda non è scrutinabile nel merito. Il limite di € 200.000 previsto dalle Disp. ABF, sez. I, § 4 opera come condizione di competenza e non consente di frazionare o ridurre formalmente una pretesa eccedente senza delimitazione sostanziale delle operazioni contestate.

Il Fatto

Il ricorrente contesta l’addebito di operazioni di pagamento, complessivamente pari a € 201.489,00, riconducibili a una truffa di falsi investimenti in criptovalute. Lamenta che l’intermediario non abbia fornito prova dell’adozione degli standard di autenticazione forte (S.C.A.) richiesti dalla normativa e dalla comunicazione della Banca d’Italia del 17 giugno 2024. In sede di ricorso contiene la propria pretesa entro € 199.999,00, per ricondurla nel limite di competenza per valore dell’ABF.

L’intermediario eccepisce la genericità del ricorso: le 23 disposizioni di pagamento, collocate tra maggio e dicembre 2024, non sarebbero puntualmente identificate. Sostiene che i primi sei bonifici sono stati disposti telefonicamente su utenza registrata e i restanti online previo doppio fattore di autenticazione; che il cliente ha confermato la genuinità degli ordini nelle telefonate di verifica antifrode; che tre bonifici avevano come beneficiario lo stesso ricorrente; che non è stata presentata denuncia né attivato alcun recall. Il conto è stato chiuso a seguito di recesso il 24.07.25.

La motivazione del Collegio

Il Collegio rileva d’ufficio, pur in assenza di eccezione dell’intermediario, che il valore complessivo delle operazioni disconosciute eccede il limite di competenza per valore dell’Arbitro. La riduzione della pretesa a € 199.999,00 è stata operata dal ricorrente al solo fine di far ricadere la domanda nell’ambito della cognizione dell’ABF.

Il passaggio decisivo è però un altro. Il ricorrente non ha individuato le operazioni per le quali agisce in restituzione, né ha indicato quali operazioni restino fuori dal perimetro del ricorso. Ne deriva l’indeterminatezza del petitum e della causa petendi, che impedisce di scrutinare la domanda nel merito.

Il Collegio richiama le Disp. ABF, sez. I, § 4, secondo cui le controversie aventi ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro rientrano nella cognizione dell’ABF a condizione che l’importo richiesto non superi € 200.000. Dà conto dei due orientamenti sulle clausole di contenimento: quello che ne afferma la validità (Collegio di Roma n. 1119/2022; Collegio di Bologna n. 9225/2023 e n. 8379/2022) e quello che ne sancisce l’invalidità quando siano meramente formali (Collegio di Palermo n. 4095/2021; Collegio di Milano n. 3940/2023 e n. 6718/2024).

Il Collegio aderisce all’indirizzo espresso dal Collegio di Milano con la decisione n. 5483/25 del 6.6.2025, che ha dichiarato inammissibili le clausole di contenimento prive dell’indicazione delle operazioni comprese nella domanda “ridotta”. Poiché anche nel caso esaminato manca tale dettaglio, il ricorso è dichiarato inammissibile. La questione di merito sulla responsabilità dell’intermediario per autenticazione forte e sicurezza dei pagamenti resta così assorbita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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