Onere probatorio del consumatore per rimborso costi non maturati estinzione anticipata (ABF Collegio di Bologna n. 4642 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, il consumatore che agisce per il rimborso dei costi non maturati ai sensi dell’art. 125-sexies TUB ha l’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., non solo il fatto costitutivo del diritto, ma anche il quantum della pretesa. A tal fine è essenziale la produzione del conteggio estintivo e della liberatoria, che consentono di verificare quali costi siano stati effettivamente rimborsati dall’intermediario e quali eventualmente trattenuti. In loro assenza il Collegio non è posto in grado di accertare né l’an né il quantum del credito e il ricorso non può essere accolto nel merito, non vertendosi peraltro in ipotesi di litispendenza tecnica. La richiesta di sospensione del procedimento in pendenza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non trova fondamento nelle Disposizioni ABF.
Il Fatto
La ricorrente aveva stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente, e chiedeva il rimborso delle commissioni e dei costi non maturati in applicazione dell’art. 125-sexies TUB.
L’intermediario resistente eccepiva in via preliminare la sospensione del giudizio, essendo pendente un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea sulla questione del rimborso proporzionale dei costi nei finanziamenti garantiti da cessione del quinto. Nel merito eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancata produzione della liberatoria, del contratto e del conteggio di anticipata estinzione, e contestava comunque la rimborsabilità delle commissioni di intermediazione e delle spese di istruttoria.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto l’istanza di sospensione. Le Disposizioni ABF non annoverano tra i casi di sospensione la rimessione di una questione alla Corte di giustizia: il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE obbliga alla sospensione solo il giudice che lo ha disposto, non altro organo giurisdizionale o extragiudiziario davanti al quale penda una fattispecie analoga. Il Collegio esclude inoltre che ricorra un’ipotesi di litispendenza in senso proprio, mancando l’identità di parti tra i procedimenti, e richiama l’orientamento di altri Collegi che in controversie analoghe hanno respinto identiche richieste per assenza dei presupposti tipici previsti dalle Disposizioni ABF.
Respinta la sospensione, il Collegio rileva però di non poter esaminare il merito. La ricorrente non ha prodotto il conteggio estintivo né la liberatoria da cui risulti l’importo effettivamente rimborsato al momento dell’estinzione anticipata. Tale documentazione è essenziale per verificare se l’intermediario abbia correttamente applicato l’art. 125-sexies del TUB, procedendo al rimborso proporzionale di tutti i costi non maturati, ovvero abbia trattenuto somme non dovute.
Il Collegio richiama quindi l’art. 2697 del Codice civile: il consumatore che agisce per il rimborso deve provare non solo la stipula del contratto, l’estinzione anticipata e l’esistenza dei costi sostenuti, ma anche il quantum, dimostrando la differenza tra i costi complessivamente sostenuti e quelli effettivamente rimborsati. Senza conteggio estintivo e liberatoria il Collegio non è in grado di stabilire se l’intermediario abbia già rimborsato integralmente i costi non maturati o se residui un credito.
La carenza probatoria risulta decisiva: impedisce l’accertamento del quantum della pretesa e conduce al rigetto del ricorso, restando assorbite le ulteriori questioni sul merito delle singole voci di costo.
Nota della Redazione
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