Buoni fruttiferi postali competenza ABF inammissibile domanda risarcitoria per violazione obblighi informativi (ABF Collegio di Bari n. 2772 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di buoni fruttiferi postali, la competenza temporale dell’ABF va individuata alla stregua della causa petendi del ricorso: sussiste quando oggetto della domanda sia l’accertamento dell’esigibilità del diritto alla restituzione del valore nominale del titolo, anche se il contratto è stato sottoscritto prima del 1° gennaio 2009, perché la prescrizione opposta dall’intermediario costituisce vicenda successiva inerente allo svolgimento del rapporto. La distinta eccezione di incompetenza ratione materiae va respinta, non essendo i buoni fruttiferi qualificabili come prodotti finanziari ai sensi del T.U.F. Ove invece la domanda risarcitoria sia fondata sulla violazione degli obblighi informativi al momento del collocamento, essa si colloca nel momento genetico del rapporto e, se anteriore al periodo di competenza, è inammissibile.

Il Fatto

La ricorrente aveva sottoscritto nel 1995 un buono fruttiferi postali di £ 10.000.000 e quattro buoni di £ 5.000.000, dei quali era cointestataria insieme all’aderente al ricorso. Assumeva di aver ricevuto rassicurazioni sulla durata trentennale di tutti i titoli. Alla scadenza, nel settembre 2025, l’ufficio dell’intermediario le negava il rimborso del buono da £ 10.000.000 per intervenuta prescrizione, e la ricorrente lamentava la mancata indicazione della data di scadenza sul titolo.

La domanda chiedeva l’accertamento dell’illegittimità della condotta dell’intermediario e il risarcimento dei danni. L’intermediario eccepiva in via preliminare l’incompetenza ratione temporis dell’ABF, oltre all’incompetenza per materia trattandosi di prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti. Nel merito sosteneva che il buono, appartenente alla serie “AD”, era divenuto infruttifero all’undicesimo anno e si era prescritto nel decennio successivo, senza che fosse prevista l’apposizione di una data di scadenza.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina per prima l’eccezione di incompetenza ratione temporis. Il ricorso era stato presentato il 30.10.2025, sicché poteva riguardare operazioni o comportamenti non antecedenti al 30.10.2019, secondo il par. 4, Sez. I, delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Richiamando la decisione n. 4656/2022 del Collegio di Coordinamento, il Collegio osserva che la competenza temporale sussiste quando la causa petendi consiste nell’accertamento dell’esigibilità del diritto alla restituzione del valore nominale dei titoli, poiché la prescrizione opposta dall’intermediario è vicenda successiva e inerente allo svolgimento del rapporto. L’eccezione è dunque respinta.

Anche l’eccezione di incompetenza ratione materiae è rigettata. Il Collegio richiama ancora la decisione n. 4656/2022, che a sua volta valorizza la non cedibilità e non negoziabilità dei buoni fruttiferi sul mercato monetario e l’art. 1 lett. u) T.U.F., che esclude espressamente per i depositi bancari o postali la qualifica di prodotti finanziari. Il ricorso può quindi essere deciso nel merito.

Nel merito, l’intervenuta prescrizione del buono non è contestata tra le parti. Il titolo, emesso il 26.06.1995 e appartenente alla serie “AD” istituita con d.m. 23.07.1987, riporta sul retro la dicitura “a termine” e la data di emissione, ma nulla in merito alla data di scadenza; l’art. 2 del d.m. prevedeva una durata di sette o undici anni. Il buono risulta prescritto il 27.06.2016.

La ricorrente non contesta la prescrizione, ma lamenta la violazione degli obblighi informativi al momento del collocamento e successivamente, avanzando espressa domanda risarcitoria, e assume di aver richiesto titoli trentennali. Il Collegio rileva che la previsione normativa sulla consegna del Foglio Informativo risale all’art. 3 d.m. 19.12.2000, mentre il buono è stato sottoscritto nel 1995. La dedotta violazione degli obblighi informativi si colloca quindi, in ogni caso, al di fuori del periodo di competenza temporale dell’ABF. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1 TUF

Tutte le 98 sentenze sull'art. 1 TUF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *