Reclamo preventivo all’intermediario quale condizione di procedibilità del ricorso all’ABF (ABF Collegio di Milano n. 437 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’ABF è preceduto, a pena di inammissibilità, da un reclamo preventivo all’intermediario. Tale reclamo costituisce una condizione di procedibilità della domanda, e non un semplice adempimento preparatorio. Il Collegio può rilevarne d’ufficio la mancanza, anche quando il ricorrente abbia dichiarato in sede di presentazione del ricorso di averlo presentato. La contestazione dell’intermediario, che nega di aver ricevuto la contestazione, unita all’assenza di prova certa della presentazione del reclamo, determina l’inammissibilità del ricorso, restando assorbita ogni valutazione di merito.
Il Fatto
La ricorrente afferma di essere stata vittima di un raggiro e di aver disposto bonifici per un totale di € 30.500,00 a favore di diversi conti correnti indicati dai truffatori, conti che ritiene verosimilmente utilizzati come “muli”. Sostiene che nessuno dei beneficiari risulta registrato e autorizzato a offrire servizi finanziari in Italia. Pur non imputando alla banca una responsabilità per la singola transazione, contesta il mancato monitoraggio di movimenti con caratteristiche sospette, per successione temporale, pluralità di destinatari esteri e incoerenza rispetto al normale utilizzo dell’account. Domanda quindi il rimborso, integrale o parziale, della somma perduta.
L’intermediario eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per indeterminatezza della domanda, non avendo la ricorrente individuato le operazioni oggetto della truffa né allegato documentazione utile a ricostruire la dinamica. Eccepisce inoltre il difetto del preventivo reclamo, poiché il reclamo del 15/05/25 citato nel modulo non sarebbe mai pervenuto. Nel merito, nega l’esistenza di un obbligo di monitoraggio delle operazioni e chiede il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto la questione preliminare del reclamo preventivo. La ricorrente, in sede di presentazione a mezzo web del ricorso, aveva dichiarato di avere presentato reclamo all’intermediario in data 15/05/25 e di aver ricevuto riscontro entro quindici giorni. L’intermediario, nelle controdeduzioni, ha però sostenuto di non aver ricevuto alcuna contestazione in quella data.
Chiamata a Replicare, la ricorrente ha allegato uno screenshot del reclamo, denominato “Demand Dispute Letter”. Il documento risulta però privo di data, redatto in lingua inglese e non tradotto. Nelle controrepliche l’intermediario ha negato di aver mai ricevuto un simile documento. Il Collegio segnala inoltre che non è stato prodotto, né la ricorrente riferisce di averlo presentato, il modulo di disconoscimento delle operazioni.
Il Collegio richiama le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, emanate dalla Banca d’Italia con provvedimento del 18 giugno 2009, nel testo vigente. Tali Disposizioni stabiliscono espressamente che il ricorso all’ABF è preceduto da un reclamo preventivo all’intermediario.
Secondo il consolidato orientamento dell’Arbitro, richiamato con le decisioni del Collegio di Milano n. 25181/2021 e n. 19463/2020, la presentazione del preventivo reclamo rappresenta una condizione di procedibilità del ricorso. Il Collegio può pertanto rilevarne d’ufficio la mancanza, che determina l’inammissibilità del ricorso stesso. Nel caso concreto, la dichiarazione della ricorrente non trova riscontro probatorio, mentre l’intermediario contesta fermamente la ricezione. Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con assorbimento di ogni ulteriore questione, comprese quella di indeterminatezza della domanda e le difese di merito sull’obbligo di monitoraggio.
Nota della Redazione
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