Blocco carta per uso anomalo e legittimo recesso del gestore di pagamento (ABF Collegio di Milano n. 3270 del 14.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il prestatore di servizi di pagamento può bloccare lo strumento e recedere dal rapporto quando ricorrono giustificati motivi connessi alla sicurezza dello strumento, al sospetto di utilizzo fraudolento o a un significativo aumento del rischio di inadempimento, ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 11/2010. L’uso della carta per trasferimenti di denaro tramite piattaforma telematica, non espressamente vietato ma neppure compreso tra gli usi consentiti dal contratto, integra un impiego anomalo che legittima il monitoraggio e la sospensione cautelativa. L’informazione tempestiva al cliente, in anticipo o immediatamente dopo il blocco, secondo le modalità concordate, esclude profili di illegittimità nelle modalità di esercizio del recesso.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di una carta di credito, aveva eseguito trasferimenti di denaro tramite una piattaforma telematica in favore di familiari. Contattata telefonicamente dall’ufficio crediti dell’intermediario, era stata rassicurata circa l’assenza di un divieto contrattuale in tal senso. Poco dopo l’intermediario sospendeva la carta e comunicava il recesso unilaterale dal rapporto, chiedendo il pagamento immediato di € 2.754,60 senza motivazione né preavviso.

La cliente contestava la decisione come contraria ai principi di correttezza e trasparenza ex art. 117 TUB e chiedeva la cancellazione di eventuali segnalazioni, il risarcimento del danno e la refusione delle spese. L’intermediario replicava che le operazioni tramite la piattaforma non rientravano negli usi consentiti e che il mancato pagamento del saldo mensile avrebbe inciso sul rischio creditizio.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo richiamando il D. Lgs. n. 11/2010, come modificato dal D. Lgs. n. 218/2017 di attuazione della direttiva PSD II. L’art. 6, comma 2 consente al prestatore di servizi di pagamento di bloccare lo strumento al ricorrere di giustificati motivi legati alla sicurezza, al sospetto di frode o al significativo aumento del rischio di inadempimento. Il successivo comma 3 impone l’informazione motivata al pagatore, se possibile in anticipo o al più tardi subito dopo il blocco.

Passando al piano contrattuale, il Collegio rileva che la carta era destinata all’utilizzo presso esercizi convenzionati: l’impiego fattone dalla cliente, pur non espressamente vietato, non figurava tra gli usi consentiti. L’art. 29 del regolamento prevedeva la sospensione in qualsiasi momento con giustificato motivo; l’art. 31.2 consentiva la revoca con effetto immediato, previa comunicazione.

Quanto ai fatti, il Collegio accerta che l’intermediario aveva inviato la lettera di sospensione il 18.09.2025 e che, all’esito delle verifiche, aveva comunicato il recesso con raccomandata del 3.10.2025. La decisione era motivata richiamando la costante attività di monitoraggio del merito creditizio, finalizzata alla rivalutazione periodica della posizione rispetto alla valutazione iniziale. L’estratto conto documentava numerose disposizioni in favore di titolari della piattaforma, circostanza che concorreva con altre risultanze a fondare il recesso.

Il Collegio reputa pertanto legittimo il blocco cautelativo e il successivo recesso, conformi alle previsioni contrattuali, ed esclude rilievi sulle modalità, essendo la cliente stata informata tempestivamente. Il rigetto assorbe la domanda risarcitoria. Quanto alla richiesta di annullamento del saldo, dall’estratto conto risulta l’importo dovuto e non emerge prova dell’avvenuto pagamento. Sulla cancellazione delle segnalazioni, la ricorrente non produce alcuna visura né supporto probatorio: grava su di lei l’onere della prova ex art. 2967 c.c., con conseguente rigetto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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