Deposito amministrato e controversie sui servizi di investimento: difetto di competenza dell’ABF (ABF Collegio di Milano n. 439 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia che investe il comportamento dell’intermediario nello svolgimento di un servizio di investimento è sottratta alla competenza dell’ABF ed è devoluta all’ACF. Ove il cliente lamenti l’errata informativa ricevuta in ordine alla vendita di titoli e alle conseguenze fiscali della stessa in termini di minusvalenza, la questione non attiene al solo deposito amministrato, ma alla prestazione del servizio di investimento. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso davanti all’Arbitro Bancario Finanziario per difetto di competenza per materia, restando assorbita ogni valutazione sul merito della domanda.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare presso l’intermediario di un deposito amministrato titoli, espone di essere stato indotto, presso una filiale, a vendere un BTP per acquistare obbligazioni indicate da un dipendente come più remunerative. Secondo la prospettazione, il dipendente avrebbe omesso di rappresentare che la vendita avrebbe generato una minusvalenza recuperabile solo in parte e che le nuove obbligazioni avevano una ritenuta più elevata e una cedola destinata a mutare, essendo agganciata al tasso Euribor.
Il cliente riferisce di essersi astenuto dall’acquisto delle obbligazioni e di aver subito, per effetto della vendita dei titoli di Stato, una perdita di € 3.807,56, di cui domanda il rimborso. L’intermediario eccepisce in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso, trattandosi di materia di servizi di investimento e di applicazione della normativa fiscale; nel merito sostiene che la vendita è stata disposta dal cliente in autonomia tramite internet banking, senza consulenza, e che la documentazione non prova l’asserita errata informativa.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione pregiudiziale di incompetenza per materia dell’Arbitro. Il punto di partenza è un dato pacifico tra le parti: il cliente era titolare di un rapporto di deposito amministrato titoli presso l’intermediario.
La qualificazione del rapporto, tuttavia, non esaurisce la questione. Il Collegio rileva che oggetto della doglianza è la valutazione del comportamento dell’intermediario nello svolgimento del servizio di investimento. È su questo piano che si colloca la contestazione relativa all’asserita induzione alla vendita dei titoli e all’informativa resa in tema di minusvalenza fiscale.
Su tale base il Collegio conclude che la fattispecie rientra in questa classe di controversie, espressamente devolute all’ACF. La conseguenza è l’esclusione della competenza dell’Arbitro adito.
Il percorso argomentativo è lineare e non si sofferma sul merito delle doglianze, che restano assorbite dalla statuizione processuale. Il Collegio non valuta quindi la fondatezza della pretesa economica né la contestazione sull’autonomia dell’operazione disposta tramite internet banking, perché il difetto di competenza preclude ogni esame nel merito.
La decisione si chiude con la declaratoria di inammissibilità del ricorso, formula con cui l’Arbitro dà attuazione al riparto di competenze tra i due sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
Nota della Redazione
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