Colpa grave dell’utente per prelievi ATM con carta non clonata (ABF Collegio di Napoli n. 59 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni di prelievo ATM disconosciute dall’utente di una carta libretto, il prestatore di servizi di pagamento deve provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, ai sensi degli artt. 10 e 8 del d.lgs. n. 11/2010. La regolarità formale dell’autenticazione non è di per sé sufficiente a dimostrare la riconducibilità dell’operazione all’utente, essendo onere dell’intermediario provare la frode, il dolo o la colpa grave dell’utilizzatore. Quando l’autenticazione avviene con tecnologia a microchip EMV e corretta digitazione del PIN, l’ipotesi di clonazione della carta è altamente improbabile; l’utente che si limiti a disconoscere le operazioni senza allegare circostanze concrete sulla dinamica della frode non fornisce quella prova di plausibilità che sola potrebbe superare la presunzione di colpa grave.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di una carta libretto emessa dall’intermediario, rilevava il 20.08.2025 tramite l’App dell’istituto un ammanco di € 12.100,00 sul proprio libretto di risparmio, derivante da 25 prelievi ATM eseguiti dal 25.03.2025 al 12.08.2025.
La ricorrente deduceva che la carta e il PIN erano custoditi in una cassetta di sicurezza nella propria abitazione, con accesso tramite codice conosciuto solo da lei, e che il libretto non era mai stato utilizzato per prelievi, ma solo per conservare risparmi. Lamentava che l’intermediario non avesse segnalato movimenti anomali e ipotizzava quindi una clonazione della carta. L’intermediario si opponeva, sostenendo che tutti i prelievi erano stati autorizzati con lettura del chip EMV e corretta digitazione del PIN al primo tentativo, senza anomalie nei sistemi; riteneva improbabile una clonazione e invocava la colpa grave della cliente per mancata custodia.
La motivazione del Collegio
Il Collegio inquadra la fattispecie nel d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD2, richiamando l’art. 10-bis sull’autenticazione forte del cliente (SCA) e il Regolamento delegato UE 2018/389. Rileva che la disciplina assegna all’intermediario il rischio dell’utilizzazione fraudolenta, salvo prova del dolo o della colpa grave dell’utente, secondo il combinato disposto degli artt. 7 e 12, comma 4, d.lgs. n. 11/2010.
Nel caso concreto, l’intermediario ha prodotto evidenze da cui risulta che i prelievi sono stati autorizzati con tecnologia MICROCHIP e digitazione corretta del PIN al primo tentativo (“action code” 0, “Imput Mode” M), con assenza di anomalie. In ottica SCA, la carta integra l’elemento di possesso e il PIN quello di conoscenza. Il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 22745/2019, secondo cui la produzione documentale dell’autenticazione non soddisfa di per sé l’onere probatorio, essendo necessario indicare elementi di fatto da cui trarre in via presuntiva la colpa grave dell’utente.
Sul punto, il Collegio osserva che l’impiego della tecnologia a microchip rende l’ipotesi della clonazione, se non impossibile, almeno altamente improbabile, facendo ritenere che le operazioni siano riconducibili all’incauta custodia della carta e del PIN, salvo che l’utente fornisca prova di circostanze che rendano plausibile la clonazione (richiamando Coll. Coord. n. 897/14, n. 991/14 e n. 3947/14). La ricorrente non ha offerto alcuna prova in tal senso: non basta invocare una pretesa clonazione o affermare di non aver mai perso l’uso della carta (cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 9478/2024).
Il Collegio valorizza inoltre l’omesso controllo del conto per un notevole lasso di tempo come indice di colpa grave, poiché il monitoraggio dell’andamento del conto consente di intercettare utilizzi non autorizzati. La circostanza che le operazioni siano avvenute in prossimità della residenza e che la carta fosse custodita in cassaforte non esclude la gravità della colpa, data la mancata allegazione di dettagli concreti su come la frode si sia realizzata.
Per tali ragioni, il Collegio ritiene le operazioni ascrivibili alla colpa grave della ricorrente e non accoglie il ricorso.
Nota della Redazione
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