Frode su carta di debito: controdeduzioni tardive e onere probatorio dell’intermediario (ABF Collegio di Bologna n. 4143 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei servizi di pagamento disciplinati dal d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD 2, grava sul prestatore l’onere della prova che l’operazione disconosciuta sia stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata. Le controdeduzioni dell’intermediario pervenute oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dalle Disposizioni ABF non possono essere prese in considerazione dal Collegio, salvo le ipotesi espressamente tipizzate. Ne consegue che, in difetto di prova sull’autenticazione forte a doppio fattore, il ricorso dell’utilizzatore va accolto, indipendentemente dalla condotta dallo stesso eventualmente tenuta.

Il Fatto

La ricorrente, mentre si trovava all’interno di un supermercato, si accorgeva che il portafoglio, contenente due carte di pagamento tra cui una emessa dall’intermediario resistente, era stato sottratto. Apprendeva in seguito che con quella carta erano stati disposti quattro pagamenti non autorizzati, per un importo complessivo di euro 743,70. Chiedeva quindi il rimborso delle operazioni.

L’intermediario produceva le proprie controdeduzioni in data 24.02.2026, oltre i termini perentori previsti dalle disposizioni ABF, chiedendo il rigetto del ricorso. Il ricorso era stato notificato alla controparte dalla segreteria tecnica il 26.11.2025.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dalla disciplina applicabile ratione temporis, individuata nel d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, di recepimento della direttiva UE 2015/2366 (PSD 2). L’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 11/2010 stabilisce che, qualora l’utilizzatore neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento già eseguita, è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.

Su questo impianto si innesta la questione processuale. Le Disposizioni ABF, sez. VI, § 1, prevedono che l’intermediario trasmetta le controdeduzioni entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione del ricorso e che, ove aderisca a un’associazione di categoria, le trasmetta alla stessa, che entro quindici giorni le inoltri alla segreteria tecnica. La norma aggiunge che il Collegio non tiene in alcun caso conto della documentazione pervenuta oltre i termini perentori, salvo le comunicazioni di accordo transattivo o conciliativo, la dichiarazione di soddisfacimento della pretesa, la rinuncia al ricorso o la sottoposizione dell’intermediario a liquidazione coatta amministrativa.

Nel caso concreto, il ricorso è stato notificato all’intermediario il 26.11.2025, mentre le controdeduzioni sono pervenute soltanto il 24.02.2026 tramite associazione di categoria. Tale tardiva costituzione non consente di ritenere che le operazioni siano state assistite dal doppio fattore di autenticazione forte, ossia il fattore di possesso e il fattore di conoscenza.

Il mancato assolvimento dell’onere della prova è circostanza dirimente e determina l’accoglimento del ricorso, indipendentemente dalla condotta eventualmente tenuta dal cliente. Il Collegio richiama sul punto la propria precedente decisione n. 11663/2024. In accoglimento del ricorso, l’intermediario è dichiarato tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di euro 744,00, oltre al contributo alle spese della procedura di euro 200,00 in favore della Banca d’Italia e al rimborso di euro 20,00 in favore della parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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