Rimborso anticipato cessione del quinto: costi up-front e penale di estinzione (ABF Collegio di Roma n. 1242 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di rimborso anticipato del finanziamento il consumatore ha diritto alla riduzione non solo delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front, compreso il compenso per l’attività di intermediazione creditizia, con esclusione delle imposte. Il criterio di quantificazione del rimborso può essere determinato da un’apposita clausola contrattuale, purché sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di relativa proporzionalità. In mancanza di tale clausola, i costi up-front si riducono secondo il criterio del costo ammortizzato, in base alla curva degli interessi, e i costi recurring secondo il criterio di competenza economica pro rata temporis. La commissione di estinzione anticipata pattuita entro le soglie di legge è dovuta, salvo che il ricorrente alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non è accolta quando il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, in assenza di un atteggiamento ostile dell’intermediario.

Il Fatto

Il ricorrente chiede il rimborso anticipato di due contratti di finanziamento estinti in corrispondenza della rata n. 66/120, nel febbraio 2020, e della rata n. 48/120, nel marzo 2024. Domanda complessivamente € 3.203,89, così suddivisi: € 2.794,26 per il primo contratto e € 409,63 per il secondo. Per il solo secondo contratto chiede la restituzione della penale di estinzione anticipata di € 154,98, asseritamente addebitata in modo illegittimo, oltre a € 200,00 a titolo di spese legali. L’intermediario sostiene di aver restituito i costi connessi alla durata non maturata e che i costi up-front non siano rimborsabili, perché maturano alla sottoscrizione, chiedendo il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dall’art. 125-sexies t.u.b., emanato in attuazione dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, e richiama la sentenza della Corte di giustizia UE, Prima Sezione, 11 settembre 2019, causa C-383/18, secondo cui il diritto alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore. Il principio è ritenuto direttamente applicabile anche ai contratti anteriori, come chiarito dalla decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento.

Il Collegio dà conto del quadro intertemporale: la sostituzione dell’art. 125-sexies t.u.b. ad opera dell’art. 11-octies del d.l. n. 73/2021, le cui disposizioni transitorie sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2023, e la successiva riscrittura per effetto dell’art. 27 del d.l. n. 104/2023. Poiché i contratti sono anteriori alla conversione, continua ad applicarsi il previgente art. 125-sexies, come interpretato dal Collegio di coordinamento, fermo che le imposte non sono soggette a riduzione.

Sui criteri, il Collegio richiama la decisione n. 26525 del 2019: le parti possono declinare in modo differenziato i costi up-front rispetto ai recurring, purché il criterio sia comprensibile e proporzionato; in assenza di clausola si procede a integrazione giudiziale secondo equità ex art. 1374 c.c., con criterio analogo a quello degli interessi corrispettivi. Il Collegio dichiara di aderire, mutando il proprio precedente orientamento, al criterio degli altri collegi (a partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740 del 26 marzo 2020), estendendo la riduzione equitativa anche al compenso dell’intermediario del credito.

Sul primo contratto il Collegio distingue costi recurring e up-front secondo i precedenti territoriali richiamati, qualificando le provvigioni in base alla natura dell’intermediario e alla presenza dell’allegato al SECCI. Sul secondo contratto ritiene che l’intermediario abbia già rimborsato il dovuto. Sulla penale, richiamate le decisioni n. 5909/2020 e n. 11679/2021 del Collegio di coordinamento, esclude le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo e verifica che l’importo applicato corrisponda all’1% dell’importo rimborsato in anticipo. Respinge invece la domanda di spese di assistenza legale, trattandosi di ricorso proponibile con semplici conteggi aritmetici. Il Collegio accoglie nei termini indicati e condanna l’intermediario al pagamento di € 1.858,00, oltre interessi legali dalla richiesta al saldo, e al rimborso del contributo versato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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