Rimborso differenza cambio nel bonifico transfrontaliero e cessazione della materia del contendere (ABF Collegio di Milano n. 599 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni rese dall’intermediario in ordine all’avvenuto rimborso dell’importo contestato dal cliente costituiscono dichiarazione vincolante e comportano la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, una volta documentato l’accredito della somma. La domanda di risarcimento del danno per mala gestio del reclamo è soggetta all’onere di allegare e provare il concreto pregiudizio economico subito, non potendosi ravvisare un danno in re ipsa. Il ristoro forfettario per il disservizio, ove generico e indeterminato, non può trovare accoglimento.
Il Fatto
Il ricorrente aveva disposto dal proprio conto multicurrency in dollari un bonifico internazionale di USD 25.000,00, con istruzione espressa di accredito in dollari sul conto trading del beneficiario. Il beneficiario riferiva di aver ricevuto € 20.629,01, poi convertiti dalla propria piattaforma in USD 23.704,80, con un preteso danno di USD 1.295,20. La banca del beneficiario confermava che il messaggio SWIFT MT103 riportava USD 25.000,00 come valuta originaria ed € 20.629,01 come valuta regolata.
Il cliente presentava reclamo e chiedeva il rimborso della differenza, oltre alle spese, o in subordine il ristoro per la mala gestione del reclamo. L’intermediario sosteneva di aver eseguito l’ordine nel rispetto delle istruzioni, addebitando alla banca corrispondente la commissione di 55,00 USD e attribuendo la conversione alla banca intermediaria della banca beneficiaria.
La motivazione del Collegio
Nel corso del procedimento l’intermediario rappresentava di aver richiesto, tramite la propria banca intermediaria, il rimborso della perdita lamentata e che tale richiesta era stata accolta, con accredito della differenza sul conto del beneficiario. L’intermediario produceva l’evidenza documentale dell’avvenuto rimborso e riconosceva in favore del cliente € 20,00 per il contributo versato per la presentazione del ricorso.
Il Collegio richiama il proprio orientamento secondo cui le affermazioni dell’intermediario in merito all’avvenuto rimborso devono considerarsi dichiarazione vincolante e comportano la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Nel caso di specie l’accredito dell’importo contestato sul conto del beneficiario risulta documentato, così come il riconoscimento del contributo ABF.
Quanto alla domanda subordinata, il Collegio la ritiene generica e indeterminata. Il risarcimento del danno è sempre commisurato all’effettivo pregiudizio subìto e non può degradare a ristoro per un danno in re ipsa. Il cliente non ha offerto alcuna prova del concreto pregiudizio economico, né sotto il profilo dell’an né del quantum, come già affermato dal Collegio di Milano, decisione n. 18953/2020.
Il Collegio dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere sulla domanda principale di rimborso della differenza valutaria, essendo intervenuto l’accredito dell’importo contestato, e rigetta la domanda subordinata di risarcimento per difetto di prova del pregiudizio, anche in ragione della promessa di restituzione dell’importo richiesto.
Nota della Redazione
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