Operazioni sotto dettatura del frodatore autorizzate dal cliente e responsabilità della banca (ABF Collegio di Torino n. 711 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le operazioni di pagamento eseguite dal cliente, anche quando avvengono sotto dettatura del frodatore e senza la consapevolezza di disporre una transazione, sono autorizzate e non rientrano nel regime di responsabilità della PSD2. La banca non ha un obbligo di monitoraggio ex ante della regolarità delle disposizioni impartite dal cliente, salvo che ricorrano ipotesi di rischio frode o che l’operazione non risponda all’interesse del cliente. Gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e il regime antiriciclaggio perseguono finalità di ordine pubblico e non generano obblighi civili della banca verso il cliente, né un obbligo di avvertimento dell’autore delle operazioni. La domanda di restituzione va quindi rigettata.
Il Fatto
La ricorrente riferisce di essere stata vittima di una truffa: alcuni malfattori, dopo averla indotta in uno stato di limitata lucidità, le avrebbero carpito i codici di accesso alla gestione online del conto. Con quell’accesso sono stati eseguiti quattro bonifici, per complessivi 60.000 euro: il primo di 10.000 euro il 30.09.2022, un secondo di 20.000 euro il 05.10.2022 e due ulteriori di 15.000 euro ciascuno tra il 5 e il 6 ottobre 2022. La cliente chiede il rimborso dell’intera somma o almeno di 50.000 euro, riferita ai bonifici successivi al primo: per tipo, destinatario, rapida sequenza e importi, le operazioni avrebbero dovuto destare sospetti e attivare le procedure di verifica, anche antiriciclaggio.
L’intermediario resistente contesta la ricostruzione e rileva contraddizioni tra denuncia, querela e ricorso, evidenzia che le operazioni sono state autenticate con PIN e OTP via SMS e che le e-mail di conferma chiarivano il contenuto dei bonifici. Aggiunge di aver tentato il recall dei fondi e chiede il rigetto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio inquadra la controversia nell’ambito del d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD2. La questione centrale è quella dell’autorizzazione delle operazioni: quando la disposizione di pagamento è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento dei dati e di tutti i fattori di autenticazione, l’operazione deve considerarsi autorizzata e resta fuori dal perimetro di responsabilità della disciplina europea. Rientrano in questa fattispecie, secondo l’orientamento richiamato, anche le operazioni eseguite dal pagatore seguendo le istruzioni del frodatore, le c.d. operazioni sotto dettatura.
La ricorrente contesta un difetto di controllo della banca dopo il primo bonifico, già anomalo per causale, destinatario, operatore estero e importo. Il Collegio risponde che la banca non ha alcun dovere di monitorare ex ante la regolarità delle operazioni ordinate dal cliente, salvo ipotesi di rischio frode o operazioni non rispondenti all’interesse del cliente (Collegio di Torino n. 10071/2024, n. 13113/2024 e n. 9093/2024; Collegio di Milano n. 8338/2024; Collegio di Roma n. 4805/2024). Nel caso concreto si tratta di investimenti in criptovalute disposti dal cliente ordinante, e i presupposti dell’obbligo di controllo non sussistono.
La resistente ha documentato che la ricorrente ha disposto personalmente i bonifici, o quanto meno ha consentito che altri li disponessero in sua presenza, con inserimento delle credenziali personali e completamento secondo gli standard di Strong Customer Authentication: digitazione del PIN e ricezione dell’OTP sul cellulare registrato. Risultano inoltre le e-mail di conferma e il tentativo di recall non andato a buon fine. Il Collegio qualifica quindi la vicenda come truffa nella quale la vittima ha agevolato i malfattori, permettendo loro di operare sul proprio computer.
Sulla dedotta violazione della normativa antiriciclaggio, il Collegio rileva che la ricorrente non ha precisato quali norme sarebbero state violate. Richiamata la Cass., ord. n. 20639 del 31/07/2019, si afferma che gli obblighi di monitoraggio, sospensione e segnalazione hanno finalità di ordine pubblico e non creano obblighi civili della banca verso il cliente, suscettibili di essere fatti valere come inadempimento contrattuale.
Le operazioni sono pertanto considerate autorizzate, non si applica la disciplina del d.lgs. n. 11/2010 e la domanda di restituzione è rigettata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.