Truffa telefonica e bonifico autorizzato dal cliente fuori dalla PSD2 (ABF Collegio di Torino n. 710 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’operazione di pagamento è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, essa deve considerarsi autorizzata ai sensi della disciplina dei servizi di pagamento. Ne consegue l’inapplicabilità del regime di responsabilità previsto dagli artt. 5 e 10 del d.lgs. n. 11/2010, anche quando la disposizione sia stata indotta da un raggiro di terzi. La circostanza che i malfattori dispongano di informazioni sul conto non trasforma l’operazione in non autorizzata, se il cliente ha personalmente impartito l’ordine. L’intermediario non risponde della truffa se ha attivato le cautele informative e ha tentato il richiamo della somma.
Il Fatto
La ricorrente si reca in filiale per disporre un bonifico di importo elevato a favore del marito. Il giorno successivo riceve un messaggio che la informa del blocco dell’operazione “a tutela” per possibile frode e la invita a contattare un’utenza fissa. Chiamato il numero, un sedicente operatore del dipartimento antifrode le prospetta un bonifico di € 36.000,00 in corso dal suo conto e le preannuncia una chiamata da un commissariato di polizia, che puntualmente avviene con raccomandazione di non divulgare la notizia. Il finto operatore la induce poi a “mettere al sicuro” i residui € 40.000,00 con un bonifico verso un conto presso la sede centrale dell’intermediario.
La ricorrente esegue le istruzioni presso lo sportello. Scoperta la truffa, chiede il blocco del bonifico: l’intermediario lo nega in assenza di denuncia e solo dopo la presentazione della stessa tenta un recall, con esito negativo. La ricorrente domanda il rimborso di € 40.000,00, lamentando carenze nei sistemi di sicurezza e nel tempestivo richiamo. L’intermediario eccepisce che le operazioni sono state autorizzate dalla cliente con lettura del chip e digitazione del PIN, senza malfunzionamenti, e invoca l’inapplicabilità della PSD2.
La motivazione del Collegio
Il Collegio qualifica la vicenda come esecuzione fraudolenta di transazioni online e individua il quadro normativo nel d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366. L’operazione contestata è un unico bonifico di € 40.000,00 eseguito il 26/06/2025 presso uno sportello dell’intermediario.
Il punto decisivo è di fatto: la ricorrente ha riferito nel ricorso e nella denuncia di aver personalmente disposto l’operazione, pur essendo vittima di un raggiro. Il Collegio richiama gli orientamenti condivisi dei Collegi ABF secondo cui, quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, essa deve considerarsi autorizzata e sottratta al regime di responsabilità della PSD2. L’eccezione dell’intermediario è quindi accolta sul piano della qualificazione giuridica.
Restano i due profili di doglianza ulteriori. Quanto alle procedure di sicurezza, il Collegio osserva che il numero cellulare contattato non è riconducibile ad alcuna istituzione e che sullo stesso dispositivo utilizzato in filiale la clientela è avvisata del rischio di frode. Quanto al richiamo, l’intermediario ha prodotto evidenze di un tentativo di recall in orario molto prossimo a quello della denuncia, invero precedente, verosimilmente perché sapeva che la ricorrente stava per presentarla.
Valutate tutte le circostanze, il Collegio conclude che le operazioni, seppur eseguite su indicazione dei malfattori, devono ritenersi autorizzate. Non è pertanto applicabile la disciplina del d.lgs. n. 11/2010 e la domanda di restituzione non può essere accolta. Il ricorso è respinto.
Nota della Redazione
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