Buoni fruttiferi postali: prescrizione decennale dalla scadenza e competenza temporale ABF (ABF Collegio di Milano n. 4408 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di prescrizione dei buoni fruttiferi postali decorre dalla scadenza effettiva del titolo, individuata secondo le condizioni della serie di appartenenza, e non dall’ultimo giorno dell’anno solare. Ai fini della competenza temporale dell’Arbitro, la doglianza che investe la violazione degli obblighi informativi al solo momento genetico del rapporto si radica nella data di conclusione del contratto; ove invece la contestazione non sia circoscritta a quel momento, rileva l’ultimo istante in cui gli obblighi avrebbero potuto essere adempiuti, cioè la data di prescrizione del diritto al rimborso. La mancata consegna del foglio informativo non impedisce all’intermediario di eccepire la prescrizione.
Il Fatto
La ricorrente agisce per ottenere il rimborso di un buono fruttifero postale di € 1.000,00, emesso nel 2005 a suo favore quando era neonata, su richiesta del nonno. Lamenta che l’intermediario abbia collocato un buono di durata diciottenne anziché ventennale, non conforme alla tipologia richiesta e destinata ai minori, e di non avere mai ricevuto comunicazioni sull’imminente prescrizione.
L’intermediario eccepisce in via preliminare l’incompetenza dell’Arbitro ratione temporis e per materia, sostenendo nel merito che il titolo appartiene alla serie 18D, è scaduto il 20.06.2007 e si è prescritto il 21.06.2017, prima del reclamo del 07.01.2026.
La motivazione del Collegio
Il Collegio qualifica anzitutto la pretesa in termini di domanda di accertamento della responsabilità dell’intermediario con richiesta risarcitoria, secondo un criterio sostanzialistico. Passa poi alle eccezioni preliminari. Sul fronte della competenza per materia richiama il Collegio di Coordinamento n. 6196 del 24 maggio 2024, che ha ribadito la competenza ABF sui buoni fruttiferi in quanto non costituenti strumenti finanziari, stante la loro non cedibilità e non negoziabilità ai sensi dell’art. 1, comma 1 ter, T.U.F. L’eccezione è quindi respinta.
Sulla competenza temporale il Collegio distingue, sulla scorta delle pronunce di Coordinamento n. 4656/2022, n. 6196/2024 e n. 11113/2025, due ipotesi. Se il ricorrente circoscrive la contestazione alla mancata informativa in sede di sottoscrizione, rileva il momento genetico e, se anteriore di oltre sei anni al ricorso, la competenza è esclusa. Se invece la doglianza non è espressamente circoscritta a quel momento, assume rilievo l’ultimo istante in cui gli obblighi informativi avrebbero potuto essere adempiuti, cioè la data di prescrizione del diritto al rimborso. Nel caso concreto la ricorrente formula doglianze sul momento genetico, inammissibili perché fuori competenza temporale, e poiché la prescrizione è maturata nel 2017 anche l’eventuale domanda risarcitoria resta fuori perimetro.
Nel merito il Collegio accerta che il titolo appartiene alla serie 18D, con durata massima di 18 mesi e liquidazione alla scadenza del diciottesimo mese secondo il foglio informativo. L’art. 8 del D.M. Tesoro del 19.12.2000 ha esteso alla durata decennale il termine prescrizionale, decorrente dalla scadenza del titolo. Il Collegio precisa che, diversamente da altre serie, per i buoni a 18 mesi il computo parte dal giorno puntuale di scadenza e non dall’ultimo giorno dell’anno solare. La prescrizione decorre dunque dal 20.06.2007 e si compie il 20.06.2017.
Quanto alla mancata consegna del foglio informativo, il Collegio richiama il consolidato indirizzo a partire dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 17814 del 2019 e dalla n. 11113/2025: essa non impedisce all’intermediario di eccepire la prescrizione. Il ricorso è pertanto dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.
Nota della Redazione
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