Preavviso di segnalazione in SIC e presunzioni di conoscenza del cliente (ABF Collegio di Palermo n. 835 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le segnalazioni delle persone fisiche nei sistemi di informazione creditizia sono legittime solo se precedute da un preavviso di segnalazione, del quale è onerato di fornire prova l’intermediario. Ove manchi la prova della consegna del preavviso, il Collegio forma il proprio convincimento sull’avvenuta ricezione sulla base di tutti gli elementi di conoscenza offerti dagli atti della controversia. La restituzione al mittente per compiuta giacenza non integra di per sé la prova della conoscenza dell’avviso. Tuttavia la successione di solleciti e di regolarizzazioni, con pagamento delle rate e applicazione degli interessi di mora, consente di ritenere che il cliente sia stato raggiunto dal preavviso. Le segnalazioni successive al preavviso regolarmente consegnato sono legittime e restano visibili per il tempo di conservazione previsto dalla normativa.
Il Fatto
Il ricorrente ha stipulato un contratto di mutuo nel 2024, ha ritardato il pagamento di una rata ed è stato segnalato in CRIF; dal novembre 2024 provvede con regolarità ai pagamenti. Contesta di non aver mai ricevuto alcun preavviso di segnalazione e assume che la lettera esibita dall’intermediario, spedita con posta ordinaria e priva di valida attestazione di consegna, sia inidonea a legittimare le segnalazioni. Rileva inoltre che la prima segnalazione risale al maggio 2024, mentre la nota di preavviso è datata 31/5/2024.
L’intermediario chiede il rigetto del ricorso. Sostiene che le segnalazioni ancora presenti al 9/6/2025 derivano dal mancato o ritardato pagamento delle rate del mutuo fondiario e che di esse è stato dato regolare preavviso con nota del 31/5/2018, restituita per compiuta giacenza, con ulteriori preavvisi nel 2021 e il 7/11/2024, quest’ultimo consegnato con cartolina sottoscritta il 20/11/2024. In repliche il ricorrente contesta che le note siano state spedite per posta ordinaria e che manchi un codice identificativo che le colleghi alla cartolina di ritorno.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina le visure prodotte. Dalla CRIF, aggiornata ad aprile 2025, emerge che la prima segnalazione risale al maggio 2024 per il ritardo di una rata, con una regolarizzazione in ottobre e un nuovo ritardo seguito da nuova regolarizzazione; dal novembre 2024 i pagamenti risultano regolari. Dalla Experian risulta una prima segnalazione negativa nel giugno 2022 per tre rate di ritardo e una nuova nel luglio 2024 per quattro rate, con regolarizzazioni e nuove segnalazioni fino all’ottobre 2024.
Il Collegio richiama la regola per cui le segnalazioni delle persone fisiche devono essere precedute da un preavviso di cui l’intermediario deve fornire prova. Nel fascicolo figurano tre note: quella del 31/5/2018, quella del 18/5/2021, restituita per compiuta giacenza, e quella del 7/11/2024, con ricevuta sottoscritta il 20/11/2024. Tutte risultano indirizzate al recapito indicato dal cliente in sede di stipula, coincidente con quello del ricorso e della carta di identità allegata.
Le note del 2018 e del 2021, restituite al mittente per compiuta giacenza, non hanno raggiunto il destinatario; diversamente dalla raccomandata del 7/11/2024, regolarmente consegnata. Le prime segnalazioni potrebbero quindi non essere state precedute da un valido preavviso.
Il Collegio supera il dubbio richiamando il principio del Collegio di Coordinamento n. 3089/2012: in mancanza di prova del preavviso, il Collegio forma il convincimento sull’avvenuta ricezione sulla base di tutti gli elementi di conoscenza offerti dagli atti. Dagli estratti conto emergono rate impagate e poi corrisposte in ritardo con applicazione degli interessi di mora: ciò induce a ritenere che il cliente sia stato raggiunto dai solleciti con preavviso e abbia regolarizzato la posizione. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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