Chargeback e obbligo di collaborazione tempestiva dell’esercente convenzionato (ABF Collegio di Milano n. 3876 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il corretto funzionamento della procedura di chargeback presuppone un obbligo di cooperazione informativa dell’esercente convenzionato, il quale deve mettere tempestivamente a disposizione dell’intermediario la documentazione richiesta nell’ambito della disputa. Poiché l’intermediario non è a conoscenza del rapporto commerciale sottostante e dipende integralmente dalla collaborazione dell’esercente, l’onere di porlo nelle condizioni di rifiutare lo storno grava sull’esercente medesimo. Ne consegue che è legittimo lo storno disposto dall’intermediario quando l’esercente non abbia fornito tempestivo riscontro alle richieste documentali, ponendo la banca nella condizione di non poter rispettare le finestre temporali imposte dal circuito di pagamento. Il termine di sette giorni previsto dalla convenzione POS è funzionale a garantire all’intermediario le informazioni necessarie per contestare il disconoscimento.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un punto vendita, riferisce di aver ceduto il 31.03.2025 prodotti artistici in vetro per € 6.000,00, con pagamento mediante carta di credito e consegna pattuita entro 45-120 giorni. La merce veniva spedita e giungeva in dogana il 02.07.2025, senza che l’acquirente provvedesse al ritiro e al pagamento dei dazi. Nel corso della spedizione l’intermediario comunicava l’attivazione della procedura di chargeback; la ricorrente trasmetteva la documentazione richiesta, ma il 16.06.2025 l’importo veniva comunque stornato con causale “merce/servizi cancellati”.

La ricorrente contesta la legittimità dello storno, lamentando valutazioni erronee e verifiche negligenti, e chiede la restituzione dell’importo, del contributo di € 20,00 e delle spese legali. La banca resistente deduce che la documentazione è pervenuta solo il 28.05.2025, oltre il termine fissato dal circuito, e che comunque non forniva elementi sulla genuinità della merce.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce la vicenda alla luce della documentazione in atti, dalla quale emerge che la contestazione dell’acquirente era stata sollevata già il giorno successivo al pagamento, con richiesta di disconoscimento fondata sulla presunta non originalità della merce. La ricorrente afferma l’originalità dei prodotti e produce l’ordine sottoscritto, lo scontrino POS e la prova della spedizione.

La banca eccepisce la propria estraneità ai rapporti tra esercente e acquirente e contesta la tardività del riscontro documentale. Il Collegio osserva che le comunicazioni sono state inviate tramite la casella di posta elettronica fornita dalla cliente, canale espressamente previsto dall’art. 14 della convenzione di POS, e che l’indirizzo corrisponde a quello indicato dalla ricorrente nei propri recapiti. La contestazione sull’adeguatezza della mail ordinaria non è dunque fondata.

Quanto alla data dell’invio, le parti non concordano: la banca riferisce di aver ricevuto la documentazione il 28.05.2025 e versa in atti copia del messaggio, mentre la ricorrente deduce un invio già in data 18.05 senza fornire riscontro probatorio. Il Collegio rileva peraltro che la documentazione asseritamente trasmessa il 18.05 contiene un documento datato 26.05.2025, ossia la lettera di ritiro della merce da parte del corriere.

Il Collegio richiama quindi il principio del Collegio di Napoli n. 4311 del 2023, secondo cui l’esercente deve mettere l’intermediario nelle condizioni di rifiutare il chargeback fornendo entro i termini le informazioni utili. Assume rilievo l’art. 4.1 del contratto di convenzione POS, che impone all’esercente di soddisfare la richiesta dell’Acquirer entro sette giorni dalla ricezione e di fornire copia della documentazione attestante la fornitura delle merci. Il termine è preordinato a consentire all’intermediario il rispetto delle finestre temporali dei circuiti internazionali.

In applicazione di tale orientamento, il Collegio ravvisa la legittimità dello storno: la ricorrente non ha fornito tempestivo riscontro alle plurime richieste della banca, che non era nella condizione tecnica di contestare la disputa. La tardività ha precluso ogni efficace difesa nella procedura. Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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