Estinzione anticipata cessione del quinto rimborso integrale costi e legittimazione intermediario (ABF Collegio di Palermo n. 834 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione del quinto dello stipendio estinta anticipatamente, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi c.d. up front, per i contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, data di entrata in vigore del c.d. Decreto Sostegni-bis. Il criterio di riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia basata su un principio di proporzionalità, è determinato dal Collegio in via integrativa secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi restano fermi gli orientamenti consolidati dell’ABF. Sul piano processuale, l’intermediario che ha redatto e sottoscritto il conteggio estintivo e la quietanza liberatoria, indicando sé come destinatario del pagamento, è legittimato passivo anche in ordine al rimborso dei costi sostenuti alla stipula del contratto. La commissione di estinzione anticipata conforme all’art. 125-sexies, commi 4 e 5, TUB non è rimborsabile.

Il Fatto

Un ricorrente ha stipulato nel 2019 un contratto di cessione del quinto dello stipendio e lo ha estinto anticipatamente nel 2023, in corrispondenza della rata n. 49. Contestando il mancato rimborso degli oneri collegati all’estinzione anticipata, ha chiesto la restituzione di € 1.180,97, di cui € 414,17 per spese di istruttoria e € 766,80 per commissioni di rete distributiva, oltre a € 123,28 per l’integrale restituzione della commissione di estinzione anticipata, agli interessi e a € 200,00 per le spese di assistenza professionale.

L’intermediario ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il contratto sarebbe stato concluso con altro intermediario rimasto titolare dei diritti e degli obblighi, e nel merito ha qualificato le voci richieste come costi up front. Ha poi formulato una proposta conciliativa di € 767,42, di cui € 747,42 per oneri up front ed € 20,00 per il contributo del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare e la rigetta. Dalla documentazione emerge che l’intermediario convenuto ha redatto e sottoscritto il conteggio estintivo e la quietanza liberatoria, ha indicato sé come destinatario del versamento dell’importo estintivo e ha gestito direttamente la procedura di estinzione e di riscossione del debito residuo. Da ciò deriva, per costante orientamento dei Collegi territoriali, la legittimazione passiva dell’intermediario intervenuto nella fase di estinzione, anche rispetto alle richieste di rimborso dei costi sostenuti alla stipula.

Il Collegio richiama sul punto la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6816 del 2018: il fatto-fonte del credito restitutorio non è il contratto di mutuo, ma il pagamento delle somme richieste al momento dell’estinzione. Poiché il finanziato corrisponde un importo che ricomprende costi non dovuti, sorge l’indebito e obbligato alla restituzione è il soggetto che ha ricevuto quel pagamento.

Nel merito, la questione riguarda il diritto alla riduzione del costo del finanziamento a seguito di estinzione anticipata. Il Collegio ricostruisce l’evoluzione normativa e giurisprudenziale: dall’originaria distinzione tra costi recurring e costi up front, alla sentenza Lexitor della Corte di giustizia (causa C-383/18), recepita dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525 del 2019, all’intervento dell’art. 11-octies del D.L. n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021, fino alla sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022, che ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui richiamava le disposizioni secondarie di trasparenza e vigilanza della Banca d’Italia.

Alla luce di tale quadro, per i contratti stipulati prima del 25 luglio 2021 il Collegio applica i principi della decisione n. 26525/2019: il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, e il criterio di riduzione dei costi istantanei è determinato in via integrativa secondo equità. Il calcolo così effettuato non coincide con la quantificazione del ricorrente, basata sul criterio pro rata temporis.

Poiché la proposta conciliativa dell’intermediario è stata effettivamente corrisposta a mezzo bonifico ed è sostanzialmente coincidente con il risultato del calcolo, il Collegio dichiara la cessata materia del contendere. Respinge invece la richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata, conforme all’art. 125-sexies, commi 4 e 5, TUB, e quella per le spese di assistenza professionale: pur ammettendo in astratto la risarcibilità del danno emergente secondo la decisione n. 4580/2025, il Collegio esclude nella specie la necessità oggettiva della presenza di un legale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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