Requisiti del raggruppamento orizzontale e quote di esecuzione non dichiarate (TAR Lazio n. 665 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei raggruppamenti orizzontali di operatori economici il requisito di capacità tecnica e professionale richiesto in relazione alla prestazione oggetto della commessa deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso, salvo che la lex specialis imponga la corrispondenza tra quote di qualificazione e quote di esecuzione. La mancata indicazione, da parte delle mandanti, delle rispettive quote di esecuzione dell’appalto costituisce omissione formale che non integra alcuna causa di esclusione, non genera indeterminatezza quando le quote siano ricavabili per via matematica e non può fondare l’esclusione in assenza di una previsione espressa della legge di gara, stante il divieto di cui all’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 36/2023. L’omessa apposizione della virgola nell’indicazione del ribasso economico è carenza parimenti formale, che non consente di equivocare sulla portata dell’offerta e legittima il soccorso istruttorio di cui all’art. 101, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 36/2023.
Il Fatto
La stazione appaltante indice una procedura aperta, articolata in tre lotti, per la stipula di un accordo quadro triennale finalizzato alla fornitura di benzina e gasolio in favore delle unità navali del Corpo, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo. La società ricorrente, collocatasi terza in graduatoria, impugna l’aggiudicazione del Lotto 1, comunicata ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. n. 36/2023, insieme all’ammissione del raggruppamento aggiudicatario e della seconda graduata.
Deduce la mancata esclusione del raggruppamento aggiudicatario per difetto del requisito delle forniture analoghe e per l’omessa dichiarazione delle quote di esecuzione delle mandanti, nonché la manipolazione dell’offerta economica. La seconda graduata propone ricorso incidentale, contestando la mancata esclusione della ricorrente per insufficienza della polizza fideiussoria. Con motivi aggiunti la ricorrente estende l’impugnazione al decreto di approvazione del contratto stipulato nelle more.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina prioritariamente il ricorso principale, poiché il suo rigetto determinerebbe l’improcedibilità del ricorso incidentale. Supera la censura di tardività, risultando in ogni caso i primi due motivi infondati nel merito.
Quanto al primo motivo, il disciplinare di gara richiedeva, per il lotto in esame, l’esecuzione di forniture analoghe per un importo di dieci milioni di euro nell’ultimo triennio, da possedersi, ai sensi dell’art. 7.4, dal raggruppamento nel complesso. Le dichiarazioni convergenti delle mandanti rendevano evincibile la ripartizione delle quote, poi confermata nell’atto costitutivo del raggruppamento. La mancata indicazione analitica integra una mera omissione formale, non prevista come causa di esclusione e non riconducibile agli artt. 94 e 95 cod. app., al più sanabile mediante soccorso istruttorio.
Il requisito risulta comunque integrato dal raggruppamento nel suo complesso: le esperienze dichiarate dalle tre imprese superano complessivamente i cinquanta milioni di euro. Il lieve scostamento tra la quota di esecuzione della mandataria e il fatturato dichiarato è irrilevante in un raggruppamento orizzontale, in conformità all’art. 68, comma 11, cod. app. e all’orientamento richiamato (Cons. Stato Ad. plen. n. 27 del 2014; Cons. St. n. 8249 del 2019): in mancanza di una specifica previsione della lex specialis e di una norma imperativa con valenza eterointegrativa, non può dispersi l’esclusione.
Quanto al secondo motivo, l’indicazione del ribasso senza la virgola costituisce una carenza esclusivamente formale, che non consentiva di travisare l’effettiva portata dell’offerta. La stazione appaltante ha quindi legittimamente, e anzi doverosamente, attivato il soccorso istruttorio integrativo ai sensi dell’art. 101, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 36/2023.
Dal rigetto dei primi due motivi deriva, per mancato superamento della prova di resistenza, la sopravvenuta carenza di interesse del terzo motivo e, per illegittimità derivata, la reiezione dei motivi aggiunti, restando assorbite le domande di subentro e di risarcimento. Il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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