Ottemperanza per la Carta del docente: termine di 120 giorni e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 871 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, una volta decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo accoglie la domanda e condanna l’Amministrazione a dare esecuzione alla sentenza entro un nuovo termine. Per il caso di persistente inottemperanza, è legittima la nomina anticipata di un commissario ad acta. La condanna al pagamento della penalità di mora (c.d. astreinte) ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve invece essere respinta quando ricorrano “altre ragioni ostative”, come nel caso di contenzioso seriale e di adempimento che richieda un procedimento complesso coinvolgente una pluralità di soggetti.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare, in favore del ricorrente, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito dell’importo di euro 1.500,00 per gli anni scolastici indicati. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione in data 12 dicembre 2025, senza che quest’ultima avviasse alcun adempimento. Decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, il ricorrente adiva il TAR Sardegna ex artt. 112 e ss. c.p.a., per ottenere l’esecuzione del giudicato, la condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’astreinte e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ritiene il ricorso fondato, accertando che la sentenza è passata in giudicato e che il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo è decorso senza che l’Amministrazione avesse ottemperato. Il Collegio condanna pertanto il Ministero a dare completa esecuzione alla pronuncia entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore.
Quanto alla nomina del commissario ad acta, il Tribunale, per il caso di persistente inottemperanza, nomina sin da ora il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, assegnando allo stesso il termine di 90 giorni per l’esecuzione. Si precisa che, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non sarà liquidato alcun compenso per le funzioni commissariali.
Il Collegio respinge, invece, la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, richiamando l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014 circa la sussistenza di “altre ragioni ostative” in relazione al debitore pubblico. Il ritardo nell’esecuzione è ritenuto riconducibile all’eccezionale mole di contenzioso seriale in materia e alla circostanza che l’attivazione della Carta implica un procedimento complesso, coinvolgente una pluralità di soggetti tra cui le società SO.GE.I. e CONSAP. Inoltre, il beneficio non costituisce mezzo di sostentamento del lavoratore, ma mero incentivo alla formazione, circostanza che riduce i presupposti per l’applicazione della misura coercitiva.
Le spese di lite sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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