Revoca dell’accoglienza senza automatismi e verifica concreta dei mezzi economici (TAR Calabria n. 1784 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca delle misure di accoglienza per sopravvenuta disponibilità di mezzi economici non può essere disposta sulla base del mero superamento della soglia dell’assegno sociale. L’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 142/2015 non opera quale automatismo contabile e non esaurisce la valutazione rimessa all’autorità prefettizia, che deve accertare in concreto l’effettiva autosufficienza del richiedente. I mezzi sufficienti devono presentare i caratteri dell’effettività e della stabilità nel tempo, riferendosi a un arco temporale adeguato e alle attuali condizioni dello straniero. La decisione di revoca va adottata in modo individuale, obiettivo e imparziale, nel rispetto del principio di proporzionalità, in conformità all’art. 20, par. 5, direttiva 2013/33/UE, che prevale sul diritto nazionale difforme.
Il Fatto
Il ricorrente, richiedente protezione internazionale beneficiario delle misure di accoglienza disciplinate dal d.lgs. n. 142/2015, impugna il provvedimento del Prefetto di Catanzaro con cui si dispone la revoca delle misure e si ingiunge il rimborso di € 2.113,58 a titolo di costi sostenuti per l’accoglienza.
Il provvedimento si fonda sul rilievo che il ricorrente avrebbe percepito, per l’anno 2024, un trattamento retributivo superiore all’assegno sociale e che anche per il 2025 proseguirebbe l’attività lavorativa. Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 23, commi 1 e 6, d.lgs. n. 142/2015 e dell’art. 20 direttiva 2013/33/UE, sostenendo che lo scostamento dalla soglia sarebbe minimo e che il rapporto di lavoro sarebbe privo di stabilità. Nel corso del giudizio è intervenuto lo spontaneo allontanamento dal centro di accoglienza, con persistenza dell’interesse all’accoglimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina sovranazionale e interna. L’art. 17, parr. 2 e 3, direttiva 2013/33/UE subordina le condizioni materiali di accoglienza alla circostanza che l’interessato non disponga di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata; il paragrafo 4 consente agli Stati di esigere il contributo ai costi quando sussistano risorse sufficienti. L’art. 20, par. 5 impone decisioni individuali, obiettive e imparziali, motivate e rispettose della proporzionalità.
Sul piano interno, l’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 142/2015 correla il diritto alle misure all’assenza di mezzi sufficienti; il comma 3 individua la soglia nell’assegno sociale; l’art. 23, comma 1, lett. d) commina la revoca per accertata disponibilità di mezzi economici; il comma 6 disciplina il rimborso dei costi delle misure di cui si è indebitamente usufruito.
La giurisprudenza amministrativa è ormai consolidata nel richiedere l’applicazione del canone di ragionevolezza e una verifica in concreto dell’autosufficienza economica. Il recepimento è stato ritenuto non corretto: la direttiva richiede l’occultamento delle risorse e impone una valutazione individuale e proporzionale, mentre il decreto struttura il recupero come ripetizione dell’indebito su base meramente oggettiva. Sulla scorta di Cons. Stato n. 2386/2023, il Collegio ribadisce che il rimborso può intervenire solo nel rispetto della proporzionalità, valutando il discostamento dal parametro legislativo e il comportamento del richiedente.
I mezzi sufficienti, dunque, non possono consistere nel mero superamento di una soglia matematica, ma devono essere connotati da effettività e stabilità, riferiti ad almeno un anno e alle attuali condizioni dello straniero, in linea con il richiamo all’occupazione per un ragionevole lasso di tempo (richiamate TAR Firenze Toscana n. 280/2026 e TAR Trento n. 150/2025).
Nel caso concreto il provvedimento è motivato sul solo superamento dell’assegno sociale, senza valutare la posizione individuale, la stabilità dei mezzi — con riguardo al titolo e alla durata del rapporto — e la proporzionalità della misura. Non basta l’affermazione della perdurante attività lavorativa nel 2025, slegata da riscontro documentale. Non convincono i precedenti invocati dall’amministrazione, risultati inesistenti o non pertinenti a revoche di misure di accoglienza. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo e annullamento dei provvedimenti; spese compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.