Divieto di incatenare biciclette legittimo per tutela del decoro urbano (Cons. Stato n. 7353 del 17.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La disposizione del regolamento di polizia e sicurezza urbana che vieta di incatenare biciclette a infrastrutture pubbliche non destinate allo scopo non introduce una nuova ipotesi di divieto di sosta e non interferisce con gli artt. 157 e 158 cod. strada. Essa persegue beni giuridici estranei alla circolazione, riconducibili al decoro urbano e alla corretta fruizione degli arredi pubblici. La valutazione degli interessi contrapposti, incluso il confronto con gli obiettivi del PUMS, appartiene alla discrezionalità dell’amministrazione: il giudice amministrativo può sindacarne solo la manifesta irragionevolezza, la violazione di principi giuridici, la palese irrazionalità o la carenza di presupposti tecnico-scientifici. La disparità di trattamento è configurabile solo a fronte di perfetta identità delle situazioni messe a confronto.

Il Fatto

Un’associazione di promozione sociale impugna davanti al TAR Sardegna il Regolamento di polizia e sicurezza urbana approvato dal Comune di Cagliari, contestando in particolare l’art. 19, comma 1, lettera b), che vieta di incatenare biciclette a infrastrutture pubbliche non destinate allo scopo, e l’art. 27, che vi ricollega sanzioni pecuniarie e, in aree perimetrate, l’ordine di allontanamento ai sensi del d.l. n. 14/2017.

Il TAR respinge il ricorso e i motivi aggiunti. L’associazione appella deducendo l’omessa pronuncia su plurimi motivi, l’ultrapetizione del giudice di primo grado, la violazione del codice della strada, la disparità di trattamento rispetto ad altri mezzi, il contrasto con il PUMS e l’irragionevolezza dell’apparato sanzionatorio. Il Comune ripropone l’inammissibilità del ricorso originario per difetto di legittimazione e interesse.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato dichiara l’appello infondato nel merito, assorbendo l’esame dell’eccezione preliminare. Il giudice di primo grado non ha affatto limitato lo scrutinio alle sole aree di divieto di sosta: ha ragionato sull’intero territorio comunale, valorizzando il rischio di un accatastamento disordinato di biciclette ancorate a supporti destinati ad altro uso, anche in assenza di intralcio alla circolazione.

Il punto centrale è la qualificazione della norma. L’art. 19 è collocato nel capo dedicato al decoro, definito dall’art. 3 del Regolamento come rispetto della dignità dello spazio urbano. Il divieto non ridisegna le zone di sosta vietata, ma impedisce un uso improprio di marciapiedi, piazze, parchi, scale, gallerie e recinzioni di monumenti. Da qui l’irrilevanza del richiamo agli artt. 157 e 158 cod. strada e l’insussistenza dell’ultrapetizione contestata.

Cadono anche le censure sui primi tre motivi. La disparità di trattamento rispetto agli automobilisti e ai monopattini non è configurabile né dimostrata, mancando quella perfetta identità di situazioni che sola la giustifica. Quanto al PUMS, i suoi obiettivi sono di carattere generale e non confliggono con la norma: elevarne le finalità a parametro assoluto significherebbe sacrificare ogni bilanciamento con il decoro urbano. Il giudice non può sostituirsi all’amministrazione, salvo manifesta irragionevolezza o carenza di presupposti, evenienze qui escluse.

Sul versante sanzionatorio, la Corte esclude che l’art. 27 ponga una generalizzata equazione tra incatenamento e impedimento alla fruizione: l’aggravamento opera solo in aree specificamente perimetrate. Il giudizio di proporzionalità della sanzione concreta resta rinviato al provvedimento applicativo, non ancora adottato né impugnato. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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