Bando di gara e revoca della licenza: l’annullamento d’ufficio non è decadenza (TAR Trentino-Alto Adige n. 17 del 24.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le condizioni di partecipazione a un bando di gara si interpretano in senso letterale e restrittivo, sicché l’esclusione va disposta solo nei casi espressamente previsti. Il divieto di partecipazione per chi, nei cinque anni precedenti, sia stato destinatario di revoca o decadenza di un’autorizzazione non si estende all’annullamento d’ufficio della stessa: questo opera con efficacia retroattiva (ex tunc) e non presuppone alcun comportamento del titolare. La revoca e la decadenza, al contrario, hanno efficacia ex nunc e sanzionano un inadempimento o la perdita dei requisiti soggettivi. Ne consegue che una licenza annullata d’ufficio si considera come mai rilasciata, con la conseguenza che nessuna revoca o decadenza può dirsi intervenuta. La domanda del privato volta a ottenere l’esclusione di un concorrente e la nuova aggiudicazione, in assenza di un formale atto di ritiro dell’aggiudicazione stessa, va qualificata come richiesta di autotutela e non come reclamo amministrativo.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’impresa individuale attiva nel servizio di noleggio con conducente, partecipa a un concorso pubblico indetto da un Comune altoatesino per l’assegnazione di una autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio con conducente. Il concorrente controinteressato risulta vincitore con il punteggio più alto.

Con istanza indirizzata all’ufficio licenze, il ricorrente chiede l’esclusione del concorrente, assumendo che costui, nei cinque anni precedenti, fosse stato privato di una analoga autorizzazione da un altro Comune. Il segretario comunale archivia l’istanza come infondata, rilevando che la stessa non integra un reclamo amministrativo. Il ricorrente impugna quindi la delibera di aggiudicazione e la nota di rigetto davanti al giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la prima censura, con cui si deduce la incompetenza del segretario comunale e l’eccesso di potere per difetto di motivazione. Secondo il ricorrente, il reclamo presentato avrebbe dovuto essere sottoposto alla Giunta comunale e da questa deciso con formale deliberazione, ai sensi delle artt. 5 e 183 del codice degli enti locali del Trentino-Alto Adige.

La doglianza non è fondata. Il contenuto dell’istanza non consente una identificazione univoca della stessa quale reclamo amministrativo: essa non richiama la norma invocata, è indirizzata all’ufficio licenze e non alla Giunta, e non contiene alcuna formale richiesta di annullamento della delibera. Il Collegio qualifica pertanto l’atto come sollecitazione all’esercizio dell’autotutela. Ne deriva che il segretario comunale, nella veste di responsabile del procedimento, ha correttamente archiviato l’istanza, senza alcuna incompetenza né vizio di motivazione.

Passando alla seconda censura, il Collegio affronta il nodo interpretativo delle condizioni di gara. Il bando escludeva chi, nei cinque anni precedenti, fosse stato destinatario di revoca o decadenza di una autorizzazione, in quel Comune o in altro Comune. Il concorrente controinteressato aveva subito da altra amministrazione l’annullamento d’ufficio di una autorizzazione, per ragioni attinenti al divieto di cessione dell’atto prima del decorso del quinquennio.

Secondo il Collegio, la previsione di gara rinvia ai soli casi di revoca e decadenza espressamente tipizzati dalla disciplina comunale, che sanzionano un inadempimento del titolare o la perdita dei requisiti soggettivi, con efficacia ex nunc. Richiamando la giurisprudenza amministrativa sulla interpretazione letterale e restrittiva dei bandi (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1788 del 2021; Cons. Stato, Sez. V, n. 8821 del 2019), il Collegio esclude che l’annullamento d’ufficio possa equipararsi alla revoca.

L’annullamento opera con efficacia ex tunc: l’autorizzazione annullata si considera come mai rilasciata. Il difetto attiene, inoltre, alla posizione del dante causa e non a quella del concorrente. Ne consegue la legittimità dell’ammissione del controinteressato e l’infondatezza del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di lite in favore delle parti resistenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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