Sopravvenuta revoca in autotutela del diniego e improcedibilità per carenza di interesse (TAR Lombardia n. 1832 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca in autotutela del provvedimento amministrativo impugnato, intervenuta nel corso del giudizio e seguita dal rilascio del provvedimento ampliativo richiesto dal ricorrente, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e l’improcedibilità del ricorso. Il venir meno dell’interesse alla pronuncia di annullamento discende dalla satisfazione integrale della pretesa sostanziale dedotta in giudizio. La declaratoria di improcedibilità investe tanto il ricorso introduttivo quanto i motivi aggiunti, ove la medesima vicenda estintiva abbia travolto anche l’atto confermativo impugnato in via aggiuntiva. Il complessivo andamento della controversia consente la compensazione delle spese di giudizio. La non manifesta infondatezza delle censure giustifica la conferma dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, dopo la positiva conclusione della procedura di emersione aveva presentato istanza di rilascio del primo permesso di soggiorno a mezzo del kit postale. La Questura competente ha dapprima notificato un preavviso di rigetto, assumendo la falsità del rapporto di lavoro posto a fondamento della procedura, e poi ha negato il permesso con provvedimento del 22 febbraio 2023, notificato il 26 aprile 2023.

Avverso tale diniego il ricorrente ha proposto ricorso, chiedendone l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere. Nel corso del giudizio la Questura ha adottato un decreto confermativo in data 11 ottobre 2023, impugnato con motivi aggiunti. In prossimità dell’udienza di merito è emersa l’avvenuta revoca in autotutela del provvedimento di diniego e il conseguente rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi da parte della difesa del ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della segnalazione della difesa del ricorrente circa l’intervenuta improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dei ricorsi. La Questura, in data 11 marzo 2024, ha revocato in autotutela il provvedimento impugnato e ha di conseguenza rilasciato al ricorrente il permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Su questa base il Tribunale esclude che residuino ulteriori ragioni per una decisione nel merito. La satisfazione della pretesa sostanziale del ricorrente, realizzata attraverso l’esercizio del potere di autotutela da parte dell’Amministrazione, priva il ricorso di oggetto e di interesse alla pronuncia.

La declaratoria di improcedibilità investe sia il ricorso introduttivo, rivolto avverso il diniego del 22 febbraio 2023, sia il ricorso per motivi aggiunti, con cui era stato impugnato il successivo decreto confermativo dell’11 ottobre 2023. La vicenda estintiva, infatti, ha travolto entrambi gli atti in precedenza oggetto di gravame.

Quanto alle spese, il Collegio ne dispone la compensazione tra le parti, avuto riguardo al complessivo andamento della controversia. Sulla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, già accolta dalla competente Commissione, il Tribunale ritiene di doverla confermare, considerata la non manifesta infondatezza dei ricorsi.

Il dispositivo dichiara pertanto improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, entrambi i ricorsi, compensa le spese e conferma l’ammissione al beneficio, con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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