Rifiuto di interoperabilità su piattaforma digitale e abuso di posizione dominante (Cons. Stato n. 8398 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rifiuto, da parte di un’impresa in posizione dominante che ha sviluppato una piattaforma digitale, di garantire a un’impresa terza l’interoperabilità della piattaforma con un’applicazione sviluppata da quest’ultima può costituire abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 102 TFUE anche qualora la piattaforma non sia indispensabile per lo sfruttamento commerciale dell’applicazione su un mercato a valle, ma sia idonea a renderla più attraente per i consumatori, quando la piattaforma non è stata sviluppata dall’impresa dominante unicamente per la propria attività. Non si applica la condizione di indispensabilità elaborata dalla sentenza Bronner (C-7/97), che riguarda il rifiuto di accesso a un’infrastruttura creata per il solo uso proprio. Il mantenimento della presenza dei concorrenti sul mercato non esclude di per sé l’idoneità escludente della condotta. L’assenza di un modello tecnico di interoperabilità non costituisce giustificazione oggettiva, salvo che l’accesso comprometta l’integrità o la sicurezza della piattaforma o sia tecnicamente impossibile; l’impresa dominante deve svilupparlo entro un termine ragionevole, eventualmente a fronte di un corrispettivo adeguato. L’Autorità può limitarsi a identificare il mercato a valle, anche solo potenziale, senza definizione precisa del mercato dei prodotti e geografico.

Il Fatto

La società titolare di una piattaforma digitale per la proiezione sullo schermo di bordo dell’automobile delle app presenti sullo smartphone negava a un’impresa terza, operante nel settore della ricarica dei veicoli elettrici, la possibilità di rendere compatibile la propria applicazione con quella piattaforma. Il diniego, espresso nel settembre 2018 e ribadito nelle interlocuzioni successive, era fondato sulla circostanza che solo le app di media e di messaggistica erano ammesse.

L’impresa terza segnalava la condotta all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che accertava un abuso di posizione dominante in violazione dell’art. 102 TFUE, ordinava la cessazione e l’attuazione di obblighi di interoperabilità e irrogava una sanzione pecuniaria di oltre cento milioni di euro. Il TAR Lazio respingeva il ricorso proposto dalle società del gruppo. La Sezione, con ordinanza n. 3584/2023, sottoponeva alla Corte di giustizia cinque quesiti interpretativi ai sensi dell’art. 267 TFUE; la Corte si pronunciava con la sentenza del 25 febbraio 2025 (causa C-233/23).

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che il concetto di abuso non è definito dall’art. 102 TFUE e va ricondotto alla sostanza economica del fenomeno, condizionata dalle caratteristiche dei mercati digitali. La piattaforma in questione non è stata sviluppata per il solo uso dell’impresa dominante, ma per consentire l’utilizzo di applicazioni di terzi: ciò esclude l’applicazione della condizione di indispensabilità formulata dalla sentenza Bronner.

Sul piano della idoneità escludente, il mantenimento o persino lo sviluppo della presenza dei concorrenti non dimostra l’assenza di effetti anticoncorrenziali. Rileva invece che l’applicazione sia stata esclusa dalla piattaforma nel periodo di forte crescita della domanda di servizi di ricarica, con limitazione delle possibilità di costruire una base utenti: l’utilizzo al di fuori della piattaforma è residuale e i download, di per sé, non costituiscono indicatore dell’effettivo utilizzo.

Quanto alle giustificazioni oggettive, l’onere di allegare elementi probatori grava sull’impresa dominante. Nella specie non è stata dimostrata la sussistenza di ragioni tecniche ostative, né la pericolosità dell’applicazione per l’utente o per gli standard di sicurezza. Una comunicazione interna ha confermato che il diniego dipendeva da una scelta di publishing policy e non da blocchi tecnici. Il rilascio della versione beta non integra un accesso effettivo e non discriminatorio, perché consente una visibilità ridotta e rimette al titolare della piattaforma il passaggio allo standard.

Sulla definizione dei mercati rilevanti, il Collegio ritiene corretto l’impianto dell’Autorità: i mercati a monte dei sistemi operativi per dispositivi mobili e dei portali di vendita di applicazioni, ove la dominanza è provata, e lo spazio competitivo a valle, che include le app specialistiche e quelle generaliste di navigazione. La nozione di spazio competitivo è coerente con la rapida evoluzione dei mercati digitali e con l’indicazione della Corte secondo cui è sufficiente individuare un mercato a valle potenziale.

I motivi aggiunti sono dichiarati irricevibili: nel rito ex art. 119 c.p.a. il termine per la notifica in appello è dimezzato e l’eccezione vale solo per il primo grado. L’appello è invece parzialmente accolto sul sesto motivo: la sanzione va rideterminata quanto alla durata dell’infrazione, cessata con il rilascio del modello definitivo, e alla base di calcolo, non avendo l’Autorità esplicitato i criteri della stima del valore delle vendite né le ragioni dell’inattendibilità dei dati interni forniti. Restano fermi la gravità dell’illecito, l’entry fee e l’esclusione di una sanzione simbolica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *