Estinzione dell’autorizzazione FSMA per decorso del termine e inibizione del marchio televisivo (TAR Lazio n. 1073 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di efficacia dell’autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi, fissato in dodici anni dall’art. 6 dell’Allegato A alla delibera Agcom n. 353/11/CONS, è autonomo rispetto all’attribuzione della numerazione automatica dei canali, pur essendo con essa legato da un nesso di presupposizione necessaria. Il provvedimento che estende l’ambito territoriale dell’autorizzazione e assegna una nuova numerazione non integra una proroga del titolo autorizzatorio, poiché la proroga richiede un’esplicita domanda da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza. Ne consegue che il provvedimento ministeriale che accerta l’estinzione del titolo per decorso del termine è espressione del potere di controllo sull’efficacia dell’autorizzazione e non del potere di autotutela, con conseguente inapplicabilità dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Il mero trascorrere del tempo non legittima situazioni ab origine contra ius e non fonda alcun affidamento incolpevole quando il titolare abbia omesso di richiedere tempestivamente il rinnovo.

Il Fatto

La ricorrente, titolare del marchio “ANTENNA 3 REW”, ha impugnato la nota con cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy le ha comunicato l’estinzione dell’autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi per decorso del termine di efficacia di dodici anni, con inibizione della diffusione del marchio nell’Area Tecnica AT09 – Toscana e rientro nella disponibilità ministeriale della numerazione LCN 99. Ha impugnato altresì il provvedimento di rigetto della propria istanza di riesame in autotutela, chiedendo la declaratoria di piena validità ed efficacia del titolo autorizzatorio e l’accertamento del diritto a veicolare il marchio sulla numerazione per la residua durata dell’autorizzazione.

Il Ministero, costituitosi, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della nota del 12 maggio 2023, nella parte in cui indicava il dies a quo del termine di efficacia, e l’improcedibilità per omessa impugnazione del provvedimento di assegnazione dell’LCN 99 ad altra emittente. L’istanza cautelare è stata respinta in primo grado e l’appello cautelare è stato rigettato dal Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto disatteso le eccezioni in rito. La nota del 12 maggio 2023, nella parte in cui riporta la data di decorrenza e il termine di efficacia dell’autorizzazione, ha portata meramente ricognitiva ed è priva di contenuto dispositivo: la ricorrente, del resto, ne sostiene la legittimità e invoca la corretta interpretazione. Quanto all’improcedibilità, il gravame investe il provvedimento presupposto che ha dichiarato estinta l’autorizzazione; un eventuale accoglimento comporterebbe la caducazione automatica delle successive determinazioni sull’assegnazione dell’LCN 99, che dovrebbe essere nuovamente attribuita alla ricorrente.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato, senza ragioni per discostarsi da quanto statuito in sede cautelare dal giudice d’appello. Il Collegio ha richiamato l’art. 6 dell’Allegato A alla delibera Agcom n. 353/11/CONS, secondo cui l’autorizzazione è rilasciata per dodici anni ed è rinnovabile previa domanda da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza, e l’art. 14, comma 18, dell’Allegato A alla delibera Agcom n. 116/21/CONS, che ancora la durata dell’attribuzione numerica alla durata del titolo autorizzatorio.

Da tale disciplina il Collegio ha desunto l’autonomia tra autorizzazione FSMA e attribuzione della numerazione, pur legate da un nesso di presupposizione necessaria. Il provvedimento del 12 maggio 2023, che richiama la sola estensione dell’autorizzazione rilasciata il 10 giugno 2011 e l’assegnazione della LCN 99, riporta nuovamente il dies a quo di decorrenza del termine, secondo l’art. 6 citato. Sulla base di un’interpretazione letterale, il Ministero ha riconosciuto un’estensione territoriale del titolo e non una proroga della sua efficacia temporale, subordinata a un’esplicita domanda.

Ne deriva che il provvedimento che ha comunicato l’estinzione dell’autorizzazione è espressione del potere di controllo sull’efficacia del titolo e non del potere di autotutela, con conseguente inapplicabilità dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990; il Collegio ha richiamato, in relazione a una fattispecie analoga, TAR Lazio, Sez. IV ter, 13 novembre 2024, n. 20185.

Quanto all’affidamento, il trascorrere del tempo non legittima situazioni ab origine contra ius. La ricorrente, con comportamento negligente, ha omesso di richiedere tempestivamente il rinnovo e ha proseguito nell’esercizio della numerazione, dando essa stessa luogo alla situazione di fatto invocata. Il ricorso è stato rigettato e le spese di lite integralmente compensate per la peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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