Indennizzo FIR e onere della prova a carico della Commissione tecnica (Cons. Stato n. 8466 del 22.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento ordinario di indennizzo a valere sul Fondo indennizzo risparmiatori, il riparto dell’onere probatorio è derogatorio rispetto all’ordinario regime civilistico. Il risparmiatore è tenuto alla sola allegazione delle violazioni massive del T.U.F. e del pregiudizio subito, mentre grava sulla Commissione tecnica l’onere di provare in concreto sia le violazioni sia il nesso di causalità giuridica tra danno evento e danno conseguenza. Tale onere va assolto anche fuori dal c.d. periodo sospetto, avvalendosi dei penetranti poteri istruttori attribuiti dalla legge. È illegittimo il rigetto fondato sul mero dato temporale dell’acquisto dei titoli e sull’asserita insufficienza documentale, quando l’istante abbia allegato la violazione e la pertinente documentazione e la Commissione non le abbia esaminate.

Il Fatto

L’appellata, già azionista di un istituto di credito poi posto in liquidazione coatta amministrativa, ha presentato nel 2020 domanda di indennizzo al Fondo indennizzo risparmiatori, istituito dall’art. 1, comma 493, della legge n. 145 del 2018. Consap ha respinto l’istanza rilevando che la documentazione allegata, anche dopo integrazione, non era idonea e che la Commissione tecnica aveva escluso la sussistenza dei requisiti.

Il risparmiatore ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, che con la sentenza n. 9511 del 6 giugno 2023 ha accolto ricorso e motivi aggiunti, annullando il provvedimento per violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto appello, chiedendone la riforma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la propria giurisprudenza consolidata sulla materia e ritiene di poter prescindere dalle eccezioni preliminari per il principio della ragione più liquida, essendo l’appello comunque infondato nel merito.

Il Ministero sosteneva che la Commissione tecnica dovesse verificare il nesso causale tra violazioni massive, accertate su base statistica, e le conseguenze dannose del singolo investimento, con conseguente necessità di specifiche allegazioni dell’interessato atte a indirizzare i poteri officiosi. Secondo l’appellante, l’art. 4, comma 2, lett. c), del D.M. 10 maggio 2019 privilegerebbe l’apporto istruttorio del risparmiatore, e il comma 6 del medesimo articolo consentirebbe l’esercizio dei poteri d’ufficio solo per i documenti in possesso esclusivo di terzi.

La Sezione respinge l’impostazione. L’azionista aveva chiaramente indicato la violazione massiva ritenuta ricorrente nel proprio caso e aveva allegato la relativa documentazione e le note illustrative: circostanze mai prese in considerazione dalla Commissione. Se questa avesse esaminato l’istanza prescindendo dal mero dato del periodo di acquisto dei titoli, avrebbe potuto verificare l’avvenuta allegazione. Il giudice di primo grado ha quindi correttamente stigmatizzato la carenza dell’istruttoria.

Il ragionamento del Ministero trascura l’asimmetria informativa che connota la posizione dell’investitore e addossa a questi un onere spropositato, anche quando egli ha offerto tutti gli elementi utili. L’art. 4, comma 6, del D.M. citato riguarda il solo rigetto per mancata presentazione dei documenti richiesti entro sessanta giorni, con l’eccezione del ritardo dovuto a terzi in possesso esclusivo della documentazione: nella specie l’investitore aveva diligentemente richiesto alla banca, senza ottenerli, i documenti ritenuti utili dalla Commissione. Era dunque in tale ambito che dovevano attivarsi i poteri istruttori, previsti dall’art. 6, comma 2, del D.M. 10 maggio 2019.

La Commissione ha quindi l’obbligo di provvedere senza trincerarsi dietro formalismi che penalizzano la debolezza dell’investitore, e di esaminare la documentazione depositata esercitando, se del caso, il potere officioso. L’appello è respinto e la sentenza confermata, con spese compensate per la complessità delle questioni e contributo unificato posto a carico del Ministero appellante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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